Art. 4.
                     Validita' delle graduatorie
  1.  In  deroga  a  quanto previsto dall'articolo 3, comma 22, della
legge 24 dicembre 1993, n.  537,  la  graduatoria  concorsuale  viene
approvata  dall'autorita' competente e rimane efficace per un termine
di tre anni dalla data di approvazione per l'eventuale copertura  dei
posti   che   si   venissero  a  rendere  successivamente  vacanti  e
disponibili nello stesso profilo professionale, fatta eccezione per i
posti  istituiti  o  trasformati  successivamente  all'indizione  del
concorso medesimo.