Art. 5.
                        Procedure concorsuali
  1.  Limitatamente  ai concorsi gia' banditi alla data di entrata in
vigore del presente decreto sono fatte salve le disposizioni  dettate
dalla  legge  8 giugno 1962, n. 604, dal decreto del Presidente della
Repubblica 23 giugno 1972, n. 749, e  dal  decreto-legge  18  gennaio
1993, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 marzo 1993,
n.  68,  concernenti lo svolgimento delle procedure concorsuali per i
segretari comunali e provinciali, ivi compresa la composizione  delle
commissioni giudicatrici.