Art. 2

  Le  prove di esame per il conferimento della patente di servizio si
articolano  in una prova teorica consistente in un accertamento delle
cognizioni  relative alle materie di programma previste dall'art. 121
del  decreto  legislativo  30  aprile  1992,  n. 285, integrato da un
colloquio  sulle  specifiche  materie  di insegnamento teorico di cui
all'art.  1,  ed  in una prova pratica consistente nelle verifiche di
abilita' di cui alla tabella B.
 
          Nota all'art. 2:
             -  L'art.  121  del nuovo codice della strada, approvato
          con D.Lgs.  n. 285/1992, come modificato dall'art.  61  del
          D.Lgs.  10 settembre 1993, n. 360, e dell'art. 6 del D.P.R.
          19 aprile 1994, n. 575, e' il seguente:
             "Art. 121 (Esame di idoneita'). - 1. L'idoneita' tecnica
          necessaria per  il  rilascio  della  patente  di  guida  si
          consegue  superando una prova di verifica delle capacita' e
          dei  comportamenti  ed  una  prova   di   controllo   delle
          cognizioni.
             2.  Gli  esami di cui al comma 1 sono effettuati secondo
          direttive, modalita' e programmi stabiliti con decreto  del
          Ministro  dei  trasporti  sulla  base delle direttive della
          Comunita' europea e con il ricorso a  sussidi  audiovisivi,
          questionari   d'esame  e  quant'altro  necessario  per  una
          uniforme formulazione del giudizio.
             3. Gli esami per la patente di guida, per i  certificati
          professionali  di  cui all'art. 116 e per l'idoneita' degli
          insegnanti e  degli  istruttori  delle  autoscuole  di  cui
          all'art.  123 sono effettuati da dipendenti della Direzione
          generale della M.C.T.C.
             4.  Nel   regolamento   sono   determinati   i   profili
          professionali dei dipendenti della Direzione generale della
          M.C.T.C.  che danno titolo all'effettuazione degli esami di
          cui al comma 3.
             5.  Con  decreto  del  Ministro   dei   trasporti   sono
          determinate le norme e modalita' di effettuazione dei corsi
          di  qualificazione  e  degli  esami  per l'abilitazione del
          personale di cui al comma 4.
             6. L'esame di coloro che hanno frequentato un'autoscuola
          puo'  svolgersi  presso  la  stessa  se  dotata  di  locali
          riconosciuti   dal   competente   ufficio  della  Direzione
          generale della M.C.T.C. idonei allo scopo o  presso  centri
          di istruzione da questa formati e legalmente costituiti.
             7. Le prove d'esame sono pubbliche.
             8.  Le  prove d'esame non possono essere sostenute prima
          che  sia  trascorso  un  mese  dalla  data   del   rilascio
          dell'autorizzazione per l'esercitazione di guida.
             9.  A  partire  dal  1  gennaio 1995 la prova pratica di
          guida, con esclusione di quella  per  il  conseguimento  di
          patente  di  categoria  A,  va  in  ogni caso effettuata su
          veicoli muniti di doppi comandi.
            10. Tra una prova d'esame sostenuta con esito sfavorevole
          ed una successiva prova deve trascorrere almeno un mese.
             11.   Gli   esami   possono   essere  sostenuti,  previa
          prenotazione da  inoltrarsi  non  oltre  il  quinto  giorno
          precedente  la  data  della  prova,  entro  il  termine  di
          validita' dell'autorizzazione per l'esercitazione di guida.
          Nel limite di detta validita' e' consentito  ripetere,  per
          una volta soltanto, una delle due prove d'esame.
             12.  Contestualmente al superamento con esito favorevole
          dell'esame di  guida,  il  competente  ufficio  provinciale
          della Direzione generale della M.C.T.C. rilascia la patente
          di  guida  a  chi  ne ha fatto richiesta ai sensi dell'art.
          116".