Art. 3

  Non  puo' partecipare ai corsi e non puo' sostenere l'esame chi non
ha  i  requisiti  psico-fisici  indicati  dall'art.  119  del decreto
legislativo  30 aprile 1992, n. 285, fermi restando, per il personale
delle   Forze   di  polizia,  gli  specifici  requisiti  psico-fisici
richiesti dai rispettivi ordinamenti.
 
          Nota all'art. 3:
             -  L'art.  119  del nuovo codice della strada, approvato
          con D.Lgs.  n. 285/1992, come modificato dall'art.  60  del
          D.Lgs.  10  settembre 1993, n. 360, e dagli articoli 4 e 15
          del D.P.R. 19 aprile 1994, n.  575, e' il seguente:
             "Art.  119  (Requisiti  fisici   e   psichici   per   il
          conseguimento  della  patente  di  guida).  -  1.  Non puo'
          ottenere  la  patente  di  guida  o   l'autorizzazione   ad
          esercitarsi  alla  guida  di cui all'art. 122, comma 2, chi
          sia affetto  da  malattia  fisica  o  psichica,  deficienza
          organica  o  minorazione  psichica,  anatomica o funzionale
          tale da  impedire  di  condurre  con  sicurezza  veicoli  a
          motore.
             2.  L'accertamento  dei  requisiti  fisici  e  psichici,
          tranne per i casi stabiliti  nel  comma  4,  e'  effettuato
          dall'ufficio della unita' sanitaria locale territorialmente
          competente,   cui   sono  attribuite  funzioni  in  materia
          medico-legale.  L'accertamento   suindicato   puo'   essere
          effettuato  altresi'  da un medico responsabile dei servizi
          di  base  del  distretto  sanitario  ovvero  da  un  medico
          appartenente  al  ruolo  dei  medici  del  Ministero  della
          sanita', o da un  ispettore  medico  delle  Ferrovie  dello
          Stato  o  da  un  medico  militare  in  servizio permanente
          effettivo o  da  un  medico  del  ruolo  professionale  dei
          sanitari  della  Polizia  di Stato o da un medico del ruolo
          sanitario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco o da  un
          ispettore   medico   del   Ministero  del  lavoro  e  della
          previdenza sociale. In tutti i casi tale accertamento  deve
          essere effettuato nei gabinetti medici.
             3.  L'accertamento  di  cui al comma 2 deve risultare da
          certificazione di data  non  anteriore  a  tre  mesi  dalla
          presentazione della domanda per sostenere l'esame di guida.
             4.  L'accertamento  dei  requisiti  fisici e psichici e'
          effettuato da commissioni mediche locali costituite in ogni
          provincia presso le unita' sanitarie locali  del  capoluogo
          di provincia, nei riguardi:
               a)  dei mutilati e minorati fisici. Nel caso in cui il
          giudizio di idoneita' non possa essere formulato in base ai
          soli accertamenti clinici si dovra' procedere ad una  prova
          pratica  di  guida  su  veicolo  adattato in relazione alle
          particolari esigenze;
               b) di coloro che  abbiano  superato  i  sessantacinque
          anni di eta' ed abbiano titolo a guidare autocarri di massa
          complessiva,  a  pieno carico, superiore a 3,5 t, autotreni
          ed autoarticolati, adibiti al trasporto  di  cose,  la  cui
          massa  complessiva,  a pieno carico, non sia superiore a 20
          t, macchine operatrici;
               c)  di  coloro  per  i  quali  e'  fatta richiesta dal
          prefetto  o  dall'ufficio   provinciale   della   Direzione
          generale della M.C.T.C.;
               d)  di  coloro  nei  confronti dei quali l'esito degli
          accertamenti clinici, strumentali e di  laboratorio  faccia
          sorgere al medico di cui al comma 2 dubbi circa l'idoneita'
          e la sicurezza della guida.
             5. Avverso il giudizio delle commissioni di cui al comma
          4  e'  ammesso  ricorso entro trenta giorni al Ministro dei
          trasporti. Questi decide,  sentita  la  commissione  medica
          centrale  istituita presso il Ministero dei trasporti. Tale
          commissione esprime il suo parere avvalendosi eventualmente
          di accertamenti demandati agli organi  sanitari  periferici
          delle  Ferrovie  dello  Stato.  La anzidetta commissione ha
          altresi' il compito, su richiesta del  suddetto  Ministero,
          di    esprimere    il   parere   su   particolari   aspetti
          dell'idoneita' psichica e fisica alla  guida,  nonche'  sul
          coordinamento   e   sull'indirizzo  della  attivita'  delle
          commissioni mediche locali.
              6. Di tale parere il Ministro  dei  trasporti  e  della
          navigazione  si  avvale  anche  in  sede  di  decisione del
          ricorso avverso il provvedimento  della  sospensione  della
          patente  di  guida di cui all'art. 129, comma 5, nonche' in
          sede di decisione  del  ricorso  avverso  la  revoca  della
          patente   di   guida   disposta   dal   competente  ufficio
          provinciale della Direzione generale della M.C.T.C.
              7. Per esprimersi sui ricorsi inoltrati dai richiedenti
          di cui al comma 4, lettera a), il Ministro dei trasporti si
          avvale  della  collaborazione  di  medici  appartenenti  ai
          servizi territoriali della riabilitazione.
             8. Nel regolamento di esecuzione sono stabiliti:
               a)  i  requisiti  fisici  e  psichici per conseguire e
          confermare le patenti di guida;
               b)  le  modalita'  di  rilascio  ed  i   modelli   dei
          certificati medici;
               c)  la  composizione  e  le modalita' di funzionamento
          delle commissioni mediche di cui al comma  4,  delle  quali
          dovra'   far   parte  un  medico  appartenente  ai  servizi
          territoriali   della   riabilitazione,   qualora    vengano
          sottoposti  a  visita  aspiranti  conducenti  di  cui  alla
          lettera a) del citato comma 4. In  questa  ipotesi,  dovra'
          farne parte un ingegnere del ruolo della Direzione generale
          della    M.C.T.C.    Puo'    intervenire,   ove   richiesto
          dall'interessato, un medico di sua fiducia;
              d) i tipi e le caratteristiche dei veicoli che  possono
          essere guidati con le patenti speciali di categorie A, B, C
          e D.
             9.  I  medici di cui al comma 2 o, nei casi previsti, le
          commissioni mediche di cui al comma 4, possono  richiedere,
          qualora  lo  ritengano  opportuno,  che  l'accertamento dei
          requisiti fisici e  psichici  sia  integrato  da  specifica
          valutazione   psico-diagnostica   effettuata  da  psicologi
          abilitati  all'esercizio  della  professione  ed   iscritti
          all'albo professionale.
             10.  Con decreto del Ministro dei trasporti, di concerto
          con il Ministro della sanita',  e'  istituito  un  apposito
          comitato   tecnico  che  ha  il  compito  di  fornire  alle
          commissioni  mediche  locali  informazioni  sul   progresso
          tecnico-scientifico che ha riflessi sulla guida dei veicoli
          a motore da parte dei mutilati e minorati fisici".