IL MINISTRO DELLA SANITA'
  Vista la legge 29 dicembre 1993, n.  578,  contenente:  "Norme  per
l'accertamento e la certificazione di morte";
  Visto  in particolare l'art. 2 della predetta legge che prevede che
le modalita' per l'accertamento della morte e le  condizioni  la  cui
presenza  simultanea  determina  il momento della morte sono definite
con decreto del Ministro della sanita', previo parere obbligatorio  e
vincolante  del  Consiglio  superiore di sanita', che si esprime dopo
aver  sentito  le  societa'  medico-scientifiche   competenti   nella
materia;
  Visto  il  parere che il Consiglio superiore di sanita' ha espresso
sullo schema di decreto nella seduta del 13 aprile  1994,  dopo  aver
sentito le societa' medico-scientifiche competenti nella materia;
  Udito  il  parere  del  Consiglio  di  Stato espresso nell'adunanza
generale del 27 luglio 1994;
  Ritenuto di provvedere in conformita' ai predetti pareri;
  Visto l'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
  Vista la comunicazione in data 22 agosto  1994  al  Presidente  del
Consiglio  dei  Ministri  a norma dell'art. 17, comma 3, della citata
legge n. 400 del 1988;
                             A D O T T A
                      il seguente regolamento:
                               Art. 1.
            Accertamento della morte per arresto cardiaco
  1. In conformita' all'art. 2, comma  1,  della  legge  29  dicembre
1993,  n.  578,  l'accertamento della morte per arresto cardiaco puo'
essere effettuato da  un  medico  con  il  rilievo  grafico  continuo
dell'elettrocardiogramma protratto per non meno di 20 minuti primi.
          AVVERTENZA:
             Il  testo  delle note qui pubblicato e' stato redatto ai
          sensi  dell'art.  10,  comma  3,  del  testo  unico   delle
          disposizioni     sulla     promulgazione    delle    leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica  italiana,
          approvato  con  D.P.R.  28  dicembre 1985, n. 1092, al solo
          fine di facilitare la lettura delle disposizioni  di  legge
          alle  quali  e'  operato  il  rinvio.  Restano invariati il
          valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
          Note alle premesse:
            - Il testo dell'art. 2 della  legge  n.  578/1993  e'  il
          seguente:    "Art. 2 (Accertamento di morte). - 1. La morte
          per  arresto  cardiaco  si  intende  avvenuta   quando   la
          respirazione   e   la  circolazione  sono  cessate  per  un
          intervallo  di  tempo  tale  da   comportare   la   perdita
          irreversibile  di  tutte  le  funzioni dell'encefalo e puo'
          essere accertata con  le  modalita'  definite  con  decreto
          emanato dal Ministro della sanita'.
             2.  La morte nei soggetti affetti da lesioni encefaliche
          e sottoposti a  misure  rianimatorie  si  intende  avvenuta
          quando  si verifica la cessazione irreversibile di tutte le
          funzioni dell'encefalo ed e'  accertata  con  le  modalita'
          clinico-strumentali   definite   con  decreto  emanato  dal
          Ministro della sanita'.
             3. Il decreto del Ministro della sanita' di cui ai commi
          1  e  2 e' emanato entro quattro mesi dalla data di entrata
          in vigore della presente legge, previo parere  obbligatorio
          e  vincolante  del Consiglio superiore di sanita', che deve
          esprimersi    dopo     aver     sentito     le     societa'
          medico-scientifiche  competenti nella materia. I successivi
          eventuali aggiornamenti e modifiche del citato decreto sono
          disposti con la medesima procedura.
             4. Il decreto del Ministro della sanita' di cui al comma
          2  definisce  le  condizioni  la  cui  presenza  simultanea
          determina  il momento della morte e definisce il periodo di
          osservazione durante il quale deve verificarsi il perdurare
          di tali condizioni, periodo che non puo'  essere  inferiore
          alle  sei  ore.  Il  citato  decreto deve tener conto delle
          peculiarita' dei soggetti di eta' inferiore ai cinque anni.
             5. L'accertamento della morte dei  soggetti  affetti  da
          lesioni  encefaliche  e sottoposti a misure rianimatorie e'
          effettuato da un collegio medico nominato  dalla  direzione
          sanitaria,  composto da un medico legale o, in mancanza, da
          un medico di direzione sanitaria o da un  anatomo-patologo,
          da  un  medico specialista in anestesia e rianimazione e da
          un  medico  neurofisiopatologo  o,  in  mancanza,   da   un
          neurologo    o    da    un    neurochirurgo    esperti   in
          elettroencefalografia. I  componenti  del  collegio  medico
          sono dipendenti di strutture sanitarie pubbliche.
             6.  In  ogni  struttura sanitaria pubblica, la direzione
          sanitaria  nomina   uno   o   piu'   collegi   medici   per
          l'accertamento  della morte dei soggetti affetti da lesioni
          encefaliche e sottoposti  a  misure  rianimatorie.  Ciascun
          singolo  caso  deve  essere  seguito  dallo stesso collegio
          medico.
             7. Il collegio medico e' tenuto  ad  esercitare  le  sue
          funzioni  anche in strutture sanitarie diverse da quella di
          appartenenza. Le case di cura private devono avvalersi  per
          l'accertamento  della  morte nel caso di cui al comma 2 dei
          collegi  medici  costituiti   nelle   strutture   sanitarie
          pubbliche.
             8.  La partecipazione al collegio medico e' obbligatoria
          e rientra nei doveri di ufficio del nominato.
             9. Il collegio medico deve esprimere un giudizio unanime
          sul momento della morte".
             - Il comma  3  dell'art.  17  della  legge  n.  400/1988
          (Disciplina  dell'attivita'  di Governo e ordinamento della
          Presidenza del Consiglio  dei  Ministri)  prevede  che  con
          decreto  ministeriale  possano  essere adottati regolamenti
          nelle materie di competenza del  Ministro  o  di  autorita'
          sottordinate  al  Ministro,  quando  la legge espressamente
          conferisca tale potere. Tali regolamenti,  per  materie  di
          competenza  di  piu'  Ministri, possono essere adottati con
          decreti interministeriali, ferma restando la necessita'  di
          apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti
          ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme
          contrarie  a  quelle  dei  regolamenti emanati dal Governo.
          Essi debbono essere comunicati al Presidente del  Consiglio
          dei  Ministri prima della loro emanazione. Il comma 4 dello
          stesso articolo stabilisce che  gli  anzidetti  regolamenti
          debbano  recare  la  denominazione  di "regolamento", siano
          adottati previo parere del Consiglio di  Stato,  sottoposti
          al  visto  ed  alla  registrazione  della Corte dei conti e
          pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.
 
          Nota all'art. 1:
             - Per il testo dell'art. 2 della legge  n.  578/1993  si
          veda in nota alle premesse.