Art. 2. 
                Obbligo di pubblicazione del bilancio 
 
  1. Ai fini e per gli effetti previsti dal codice civile, i soggetti
di cui all'articolo 1, comma 1,  sono  tenuti  a  redigere  i  propri
bilanci di esercizio secondo le disposizioni dello stesso codice. 
  2. I soggetti di cui all'articolo 11, comma secondo,  numeri  1)  e
2), della legge 5 agosto 1981, n. 416, devono pubblicare su tutte  le
testate edite lo stato patrimoniale e il conto economico del bilancio
di esercizio, corredato da un prospetto di dettaglio  delle  voci  di
bilancio relative all'esercizio dell'attivita' editoriale secondo  il
modello stabilito con i provvedimenti di cui all'articolo 1, nonche',
eventualmente,  lo  stato  patrimoniale  e  il  conto  economico  del
bilancio consolidato del gruppo di appartenenza, entro il  31  agosto
di ogni anno. 
  3. Il comma secondo dell'articolo 12 della legge 5 agosto 1981,  n.
416, e' sostituito dal seguente: 
    "Lo stato patrimoniale e  il  conto  economico  del  bilancio  di
esercizio delle imprese concessionarie di pubblicita',  integrati  da
un elenco che indichi le testate delle  quali  la  concessionaria  ha
l'esclusiva della pubblicita', devono essere pubblicati, entro il  31
agosto di ogni anno, su tutte le testate servite dalla stessa impresa
di pubblicita'.".