Art. 3. 
                           S a n z i o n i 
 
  1. Il legale rappresentante, gli  amministratori  dell'impresa,  il
titolare  della   ditta   individuale   che   non   provvedono   alla
comunicazione,  nei  termini  e  con  le  modalita'  prescritte,  dei
documenti, dei dati e delle notizie  richiesti  dal  Garante  per  la
radiodiffusione e l'editoria, ovvero non provvedono agli  adempimenti
di cui all'articolo 2, commi 2 e  3,  sono  puniti  con  la  sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da dieci a cento milioni di
lire. 
  2. Competente alla contestazione ed all'applicazione della sanzione
e' il Garante per la radiodiffusione e l'editoria;  si  applicano  in
quanto compatibili le norme contenute nel capo I,  sezioni  I  e  II,
della legge 24 novembre 1981, n. 689. 
  3. I soggetti di cui al comma 1, che nelle comunicazioni  richieste
dal Garante  per  la  radiodiffusione  e  l'editoria  espongono  dati
contabili o fatti concernenti l'esercizio della propria attivita' non
rispondenti al vero, sono puniti con le pene stabilite  dall'articolo
2621 del codice civile.