Art. 4. 
               Utilizzazione della Guardia di finanza 
 
  1.  Il  Garante  per  la  radiodiffusione  e  l'editoria  ai   fini
dell'espletamento delle sue  funzioni  puo'  avvalersi  dei  militari
della Guardia di finanza, i quali agiscono secondo le norme e con  le
facolta' di cui ai decreti del Presidente della Repubblica 26 ottobre
1972, n. 633, e 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni
ed integrazioni.