Art. 5. 
                          Norma transitoria 
 
  1. In sede di prima applicazione, i soggetti di cui all'articolo  1
sono tenuti ad  ottemperare  ai  provvedimenti  di  cui  allo  stesso
articolo  entro  sessanta  giorni  dalla  loro  pubblicazione   nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 
  2. Ferme restando le sanzioni previste dall'articolo 15 della legge
10 dicembre 1993, n. 515, e dall'articolo 195 del testo  unico  delle
disposizioni legislative in materia postale, della  bancoposta  e  di
telecomunicazioni,  approvato  con  decreto  del   Presidente   della
Repubblica 29 marzo 1973, n. 156, e successive modificazioni, in caso
di violazione delle disposizioni richiamate nel comma 1 dello  stesso
articolo 15 della legge 10 dicembre 1993, n. 515, il Garante  per  la
radiodiffusione e l'editoria ordina, per tutto il periodo  precedente
la data delle votazioni, l'immediata  disattivazione  degli  impianti
gestiti da emittenti prive di concessione o di autorizzazione. Rimane
salva l'adozione degli ulteriori provvedimenti  del  Ministero  delle
poste e delle telecomunicazioni.