Art. 8. 
                        Contributi alla SIAE 
 
  1. In  applicazione  delle  disposizioni  previste  in  materia  di
protezione del diritto d'autore, e in particolare di quanto  previsto
dall'articolo  58  della  legge  22  aprile  1941,  n.  633,  per  la
utilizzazione del repertorio tutelato dalla Societa' italiana  autori
ed editori,  le  emittenti  televisive  e  radiofoniche  locali  sono
tenute, entro il 30 giugno di ogni anno, al  pagamento,  alla  stessa
Societa' italiana autori ed editori, di un importo pari allo 0,1  per
cento    degli    introiti    derivanti    dalla     attivita'     di
radiotelediffusione,  figuranti  nel  conto  economico  di   bilancio
riferito all'anno precedente. 
  2. All'articolo 15 della legge 22 aprile 1941, n. 633, e' aggiunto,
in fine, il seguente comma: 
  "Non    e'    altresi'    considerata    pubblica     l'esecuzione,
rappresentazione o recitazione  dell'opera  nell'ambito  normale  dei
centri sociali o degli istituti di assistenza, formalmente istituiti,
nonche' delle associazioni di volontariato, purche' destinata ai soli
soci ed invitati e  sempre  che  non  venga  effettuata  a  scopo  di
lucro.".