Art. 9. Contributi straordinari ad enti lirici 1. E' autorizzata la concessione a favore dell'Ente autonomo Teatro dell'Opera di Roma e dell'Ente autonomo Teatro alla Scala di Milano di un contributo straordinario, rispettivamente, di lire 20 miliardi e di lire 6 miliardi per l'anno 1994, non assoggettato alle disposizioni fiscali sul reddito, a titolo di concorso nel complesso delle azioni adottate dai comuni di Roma e di Milano per conseguire la ristrutturazione organizzativa ed il risanamento finanziario degli Enti. 2. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1994, all'uopo parzialmente utilizzando quanto a lire 21 miliardi l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro e quanto a lire 5 miliardi quello relativo al Ministero della difesa. 3. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.