Art. 9. 
               Contributi straordinari ad enti lirici 
 
  1. E' autorizzata la concessione a favore dell'Ente autonomo Teatro
dell'Opera di Roma e dell'Ente autonomo Teatro alla Scala  di  Milano
di un contributo straordinario, rispettivamente, di lire 20  miliardi
e  di  lire  6  miliardi  per  l'anno  1994,  non  assoggettato  alle
disposizioni fiscali sul reddito, a titolo di concorso nel  complesso
delle azioni adottate dai comuni di Roma e di Milano  per  conseguire
la ristrutturazione organizzativa ed il risanamento finanziario degli
Enti. 
  2. All'onere derivante dall'attuazione  del  presente  articolo  si
provvede  mediante  corrispondente   riduzione   dello   stanziamento
iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del
tesoro per l'anno 1994, all'uopo parzialmente  utilizzando  quanto  a
lire 21 miliardi l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro  e
quanto a lire 5 miliardi quello relativo al Ministero della difesa. 
  3. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare,  con  propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.