Art. 12. 
                 Sanzioni e causa di non punibilita' 
  1.  Chiunque,  nello  svolgimento  delle  operazioni  previste  nel
presente decreto, relative a residui  individuati,  non  osserva  gli
obblighi stabiliti dall'articolo 4, commi 1  e  2,  dall'articolo  5,
commi 2 e 3,  dall'articolo  6,  commi  2  e  3,  dall'articolo  9  e
dall'articolo 10, comma 1,  e'  punito  con  l'ammenda  da  lire  tre
milioni a lire dieci milioni. 
  2.  Chiunque,  nello  svolgimento  delle  operazioni  previste  nel
presente decreto, relative  a  residui  individuati  non  osserva  le
prescrizioni di cui all'articolo 6, comma 4, ovvero quelle  stabilite
nel decreto previsto dall'articolo 5, comma 1, e nell'allegato  1  al
decreto  del  Ministro  dell'ambiente  in  data  26   gennaio   1990,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 30 del  6  febbraio  1990,  e'
punito con l'arresto sino ad un anno o  con  l'ammenda  da  lire  tre
milioni a lire dieci milioni.  In  caso  di  superamento  dei  valori
limite di emissione, ovvero dei valori limite di qualita'  dell'aria,
nonche' di riutilizzo in cicli di combustione di residui non conformi
alle prescrizioni stabilite dal decreto di cui all'articolo 5,  comma
1, si applicano le sanzioni  stabilite  dal  decreto  del  Presidente
della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203. 
  3. Non e' punibile chiunque, prima della data di entrata in  vigore
del presente decreto, ha commesso un fatto previsto  come  reato  dal
decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915,  e
successive modifiche ed  integrazioni,  nell'esercizio  di  attivita'
qualificate come operazioni  di  raccolta  e  trasporto,  stoccaggio,
trattamento o pretrattamento, recupero o riutilizzo  di  residui  nei
modi e nei casi previsti ed  in  conformita'  alle  disposizioni  del
decreto  del  Ministro  dell'ambiente  in  data  26   gennaio   1990,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 30 del 6 febbraio 1990, ovvero
di norme regionali. 
  4. Non e' altresi' punibile chi, prima della  data  di  entrata  in
vigore  del  presente  decreto,  abbia   effettuato   lo   stoccaggio
provvisorio dei rifiuti tossici e  nocivi  nelle  condizioni  di  cui
all'articolo 15. 
  5. Fatto  salvo  quanto  previsto  al  comma  4,  non  e'  punibile
chiunque, avendo richiesto all'autorita' competente  l'autorizzazione
allo stoccaggio provvisorio dei rifiuti tossici e  nocivi,  ai  sensi
dell'articolo 16 del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  10
settembre 1982, n. 915, e non avendo ancora ottenuto l'autorizzazione
medesima, provveda allo  stoccaggio  nel  rispetto  delle  norme  che
disciplinano il deposito  delle  sostanze  pericolose  contenute  nei
rifiuti medesimi. 
  6. Le disposizioni del decreto del Presidente della  Repubblica  10
settembre 1982, n. 915, e successive modifiche ed  integrazioni,  non
si applicano nella parte in  cui  disciplinano,  anche  agli  effetti
sanzionatori, le attivita'  che  il  presente  decreto  disciplina  e
qualifica come attinenti al riutilizzo dei residui. Si  applicano  le
sanzioni previste dal decreto  del  Presidente  della  Repubblica  10
settembre 1982, n. 915, qualora i residui non siano destinati in modo
effettivo ed oggettivo al riutilizzo.