Art. 12. Sanzioni e causa di non punibilita' 1. Chiunque, nello svolgimento delle operazioni previste nel presente decreto, relative a residui individuati, non osserva gli obblighi stabiliti dall'articolo 4, commi 1 e 2, dall'articolo 5, commi 2 e 3, dall'articolo 6, commi 2 e 3, dall'articolo 9 e dall'articolo 10, comma 1, e' punito con l'ammenda da lire tre milioni a lire dieci milioni. 2. Chiunque, nello svolgimento delle operazioni previste nel presente decreto, relative a residui individuati non osserva le prescrizioni di cui all'articolo 6, comma 4, ovvero quelle stabilite nel decreto previsto dall'articolo 5, comma 1, e nell'allegato 1 al decreto del Ministro dell'ambiente in data 26 gennaio 1990, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 30 del 6 febbraio 1990, e' punito con l'arresto sino ad un anno o con l'ammenda da lire tre milioni a lire dieci milioni. In caso di superamento dei valori limite di emissione, ovvero dei valori limite di qualita' dell'aria, nonche' di riutilizzo in cicli di combustione di residui non conformi alle prescrizioni stabilite dal decreto di cui all'articolo 5, comma 1, si applicano le sanzioni stabilite dal decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203. 3. Non e' punibile chiunque, prima della data di entrata in vigore del presente decreto, ha commesso un fatto previsto come reato dal decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915, e successive modifiche ed integrazioni, nell'esercizio di attivita' qualificate come operazioni di raccolta e trasporto, stoccaggio, trattamento o pretrattamento, recupero o riutilizzo di residui nei modi e nei casi previsti ed in conformita' alle disposizioni del decreto del Ministro dell'ambiente in data 26 gennaio 1990, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 30 del 6 febbraio 1990, ovvero di norme regionali. 4. Non e' altresi' punibile chi, prima della data di entrata in vigore del presente decreto, abbia effettuato lo stoccaggio provvisorio dei rifiuti tossici e nocivi nelle condizioni di cui all'articolo 15. 5. Fatto salvo quanto previsto al comma 4, non e' punibile chiunque, avendo richiesto all'autorita' competente l'autorizzazione allo stoccaggio provvisorio dei rifiuti tossici e nocivi, ai sensi dell'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915, e non avendo ancora ottenuto l'autorizzazione medesima, provveda allo stoccaggio nel rispetto delle norme che disciplinano il deposito delle sostanze pericolose contenute nei rifiuti medesimi. 6. Le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915, e successive modifiche ed integrazioni, non si applicano nella parte in cui disciplinano, anche agli effetti sanzionatori, le attivita' che il presente decreto disciplina e qualifica come attinenti al riutilizzo dei residui. Si applicano le sanzioni previste dal decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915, qualora i residui non siano destinati in modo effettivo ed oggettivo al riutilizzo.