Art. 13. 
                        Abrogazione di norme 
  1. Sono abrogati: 
    a) gli articoli 2 e 5 del decreto-legge 9 settembre 1988, n. 397,
convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 1988, n. 475; 
    b) il comma 2 dell'articolo 38 della legge 22 febbraio  1994,  n.
146.