Art. 13. Abrogazione di norme 1. Sono abrogati: a) gli articoli 2 e 5 del decreto-legge 9 settembre 1988, n. 397, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 1988, n. 475; b) il comma 2 dell'articolo 38 della legge 22 febbraio 1994, n. 146.