Art. 14. Disposizioni transitorie 1. In attesa della prima individuazione dei residui di cui all'articolo 5, comma 1, sono sottoposti alle procedure agevolate di cui al predetto articolo 5, commi 2, 3 e 4, i residui destinati al riutilizzo in processi produttivi in base a specifica disciplina regionale che risultano individuati, con riferimento alle caratteristiche, alla provenienza ed alla destinazione, negli elenchi trasmessi dalle regioni al Ministero dell'ambiente ed al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato alla data di entrata in vigore del presente decreto. 2. Per i residui di cui al comma 1, la comunicazione di cui all'articolo 5, comma 2, deve precisare anche l'atto che sottopone l'attivita' di riutilizzo del residuo a specifica disciplina regionale. 3. Ai fini dell'adempimento di quanto disposto dagli articoli 4, comma 1, e 5, commi 2 e 3, sono valide le comunicazioni gia' presentate alla data di entrata in vigore del presente decreto che contengono tutti gli elementi richiesti dal decreto stesso. 4. Ferma l'esclusione da qualsiasi onere finanziario, a decorrere dal terzo mese successivo alla data di entrata in vigore del decreto di cui all'articolo 5, comma 6, la comunicazione e' effettuata utilizzando l'apposito modulo in carta libera. 5. Le attivita' avviate o mantenute in esercizio nel rispetto delle norme dei decreti-legge 9 novembre 1993, n. 443, 7 gennaio 1994, n. 12, 10 marzo 1994, n. 169, 6 maggio 1994, n. 279, 8 luglio 1994, n. 438 e 7 settembre 1994, n. 530, ovvero delle disposizioni adottate dalle regioni in attuazione dell'articolo 2 del decreto-legge 9 settembre 1988, n. 397, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 1988, n. 475, e che, per effetto del presente decreto ovvero della loro diversa catalogazione negli elenchi di cui all'articolo 2, commi 4 e 5, e all'articolo 5, comma 1, risultino sottoposte ad un diverso regime amministrativo, possono essere mantenute in esercizio qualora i soggetti che le esercitano provvedano, entro il termine di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, alla presentazione, a seconda dei casi, della prescritta comunicazione o dell'istanza di autorizzazione. 6. Sulle istanze di autorizzazione presentate ai sensi del comma 5 l'autorita' competente si pronuncia entro i centoventi giorni successivi alla presentazione. L'autorizzazione non puo' essere negata qualora l'attivita' venga comunque esercitata nel rispetto delle norme tecniche prescritte per la tutela dell'ambiente dagli inquinamenti e dei relativi limiti di emissione e di scarico.