Art. 14. 
                      Disposizioni transitorie 
  1.  In  attesa  della  prima  individuazione  dei  residui  di  cui
all'articolo 5, comma 1, sono sottoposti alle procedure agevolate  di
cui al predetto articolo 5, commi 2, 3 e 4, i  residui  destinati  al
riutilizzo in processi produttivi  in  base  a  specifica  disciplina
regionale   che   risultano   individuati,   con   riferimento   alle
caratteristiche, alla provenienza ed alla destinazione, negli elenchi
trasmessi dalle regioni al Ministero dell'ambiente  ed  al  Ministero
dell'industria, del commercio e dell'artigianato alla data di entrata
in vigore del presente decreto. 
  2. Per i residui di  cui  al  comma  1,  la  comunicazione  di  cui
all'articolo 5, comma 2, deve precisare anche  l'atto  che  sottopone
l'attivita'  di  riutilizzo  del  residuo  a   specifica   disciplina
regionale. 
  3. Ai fini dell'adempimento di quanto disposto  dagli  articoli  4,
comma 1, e 5,  commi  2  e  3,  sono  valide  le  comunicazioni  gia'
presentate alla data di entrata in vigore del  presente  decreto  che
contengono tutti gli elementi richiesti dal decreto stesso. 
  4. Ferma l'esclusione da qualsiasi onere finanziario,  a  decorrere
dal terzo mese successivo alla data di entrata in vigore del  decreto
di cui all'articolo  5,  comma  6,  la  comunicazione  e'  effettuata
utilizzando l'apposito modulo in carta libera. 
  5. Le attivita' avviate o mantenute in esercizio nel rispetto delle
norme dei decreti-legge 9 novembre 1993, n. 443, 7 gennaio  1994,  n.
12, 10 marzo 1994, n. 169, 6 maggio 1994, n. 279, 8 luglio  1994,  n.
438 e 7 settembre 1994, n. 530, ovvero  delle  disposizioni  adottate
dalle regioni in  attuazione  dell'articolo  2  del  decreto-legge  9
settembre 1988, n. 397, convertito, con modificazioni, dalla legge  9
novembre 1988, n. 475, e che, per effetto del presente decreto ovvero
della loro diversa catalogazione negli elenchi di cui all'articolo 2,
commi 4 e 5, e all'articolo 5, comma 1, risultino  sottoposte  ad  un
diverso regime amministrativo, possono essere mantenute in  esercizio
qualora i soggetti che le esercitano provvedano, entro il termine  di
sessanta giorni dalla data  di  entrata  in  vigore  della  legge  di
conversione del presente decreto, alla presentazione, a  seconda  dei
casi,   della   prescritta   comunicazione    o    dell'istanza    di
autorizzazione. 
  6. Sulle istanze di autorizzazione presentate ai sensi del comma  5
l'autorita'  competente  si  pronuncia  entro  i  centoventi   giorni
successivi  alla  presentazione.  L'autorizzazione  non  puo'  essere
negata qualora l'attivita' venga  comunque  esercitata  nel  rispetto
delle norme tecniche prescritte per  la  tutela  dell'ambiente  dagli
inquinamenti e dei relativi limiti di emissione e di scarico.