Art. 15. 
         Stoccaggio provvisorio dei rifiuti tossici e nocivi 
  1. Fatti salvi gli adempimenti in ordine alla tenuta  dei  registri
di carico e scarico di cui all'articolo 19 del decreto del Presidente
della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915, lo stoccaggio provvisorio
dei rifiuti tossici e nocivi,  o  qualificati  pericolosi,  non  deve
essere autorizzato ai sensi degli articoli 6, comma 1, lettera d),  e
16 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982,  n.
915, qualora ricorrano le seguenti condizioni: 
    a) lo stoccaggio deve essere effettuato nello stesso insediamento
dove sono svolte le attivita' o i cicli produttivi dai quali decadono
i rifiuti; 
    b)    i     rifiuti     stoccati     non     devono     contenere
policlorodibenzodiossine,                     policlorodibenzofurani,
policlorodibenzofenoli,  policlorobifenile,   policlorotrifenili   in
quantita' superiori a 25 ppm; 
    c) il quantitativo dei rifiuti stoccati non deve superare mai  10
metri cubi; 
    d) i rifiuti stoccati devono essere asportati con cadenza  almeno
semestrale;  la  cadenza  puo'  essere  almeno  annuale  solo  se  il
quantitativo massimo e' inferiore a 2 metri cubi; 
    e) deve essere data comunicazione dello  stoccaggio  dei  rifiuti
alla regione almeno trenta giorni prima dell'inizio dello  stoccaggio
stesso; 
    f) lo stoccaggio dei rifiuti deve essere effettuato nel  rispetto
delle norme che disciplinano il deposito delle sostanze pericolose in
essi contenute, per tipi omogenei e nel rispetto delle norme tecniche
previste dalla delibera  in  data  27  luglio  1984,  pubblicata  nel
supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 253 del 13 settembre
1984, del  Comitato  interministeriale  di  cui  all'articolo  5  del
decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915. 
  2. La comunicazione di cui alla lettera e) del comma 1 deve  essere
corredata da una dichiarazione sostitutiva dell'atto  di  notorieta',
resa ai sensi dell'articolo 4 della legge  4  gennaio  1968,  n.  15,
attestante la sussistenza dei requisiti previsti al comma 1,  nonche'
il rispetto della normativa tecnica vigente di cui  alla  lettera  f)
del comma 1 e  deve  essere  rinnovata  in  caso  di  modifica  delle
condizioni richieste; le aziende gia' in possesso dell'autorizzazione
di cui agli articoli 6, comma 1, lettera d), e  16  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n.  915,  sono  tenute
alla  presentazione  della  suddetta  dichiarazione   alla   scadenza
dell'autorizzazione stessa. 
  3. Le imprese che effettuano nei limiti ed alle condizioni  di  cui
al comma 1 lo stoccaggio provvisorio di rifiuti tossici  e  nocivi  o
qualificati  pericolosi  all'interno  dell'insediamento  industriale,
commerciale o artigianale nel quale i rifiuti stessi  sono  prodotti,
sono escluse dall'obbligo  di  iscrizione  all'Albo  nazionale  delle
imprese  esercenti  servizi  di  smaltimento  dei  rifiuti   previsto
dall'articolo  10  del  decreto-legge  31  agosto   1987,   n.   361,
convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1987, n. 441.