Art. 16. Semplificazioni delle attivita' di smaltimento 1. Il Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e con il Ministro della sanita', stabilisce, con proprio decreto, le condizioni per la realizzazione e l'esercizio di impianti di autosmaltimento di rifiuti speciali nei luoghi stessi di produzione per i quali non e' richiesta l'autorizzazione di cui all'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915, stabilendo a tal fine, per ciascun tipo di attivita', i tipi e le quantita' di rifiuti, le condizioni di esercizio e le emissioni nell'ambiente. Le disposizioni del presente comma non si applicano per le discariche. 2. Il decreto di cui al comma 1 e' emanato entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Decorso tale termine provvede il Presidente del Consiglio dei Ministri. 3. Chiunque effettui o intenda effettuare sul territorio nazionale le attivita' di autosmaltimento di cui al comma 1, e' tenuto a dare in carta libera e senza alcun onere finanziario, comunicazione alla regione, alla provincia autonoma ovvero alla provincia delegata territorialmente competente almeno sessanta giorni prima dell'inizio dell'attivita' corredandola con una relazione dalla quale risulti il ciclo dal quale provengono i rifiuti, il tipo, la quantita', le caratteristiche dei rifiuti da autosmaltire, nonche' le caratteristiche dell'impianto di smaltimento, le condizioni di esercizio e le emissioni nell'ambiente. La regione puo' chiedere ulteriori dati e informazioni per assicurare il rispetto delle norme vigenti per la tutela della salute e dell'ambiente e, qualora accerti la mancanza dei presupposti o dei requisiti dalla stessa richiesti, puo' vietare l'avvio o la prosecuzione delle attivita' e imporre la rimozione degli effetti gia' prodotti. Si applicano comunque le norme tecniche di sicurezza e le procedure autorizzative previste dalla normativa vigente per le attivita' industriali. 4. Le regioni, le province autonome ovvero le province delegate redigono gli elenchi degli operatori che hanno effettuato la comunicazione di cui al comma 3, avvalendosi a tal fine delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, che provvedono all'iscrizione di detti operatori, alle variazioni e cancellazioni, nonche' al rilascio, a richiesta ed applicando i dovuti diritti di segreteria, dei certificati di iscrizione aventi validita' per un periodo massimo di sei mesi. All'eventuale maggior onere per le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura derivante dalle attivita' di cui al presente comma si provvede ai sensi dell'articolo 18, comma 2, della legge 29 dicembre 1993, n. 580. 5. Le imprese che effettuano l'autosmaltimento dei rifiuti sono escluse dall'obbligo di iscrizione all'Albo nazionale delle imprese esercenti servizi di smaltimento dei rifiuti previsto dall'articolo 10 del decreto-legge 31 agosto 1987, n. 361, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1987, n. 441. 6. I soggetti o le imprese che svolgono attivita' commerciali o di intermediazione relativamente alle attivita' di raccolta, trasporto e smaltimento di rifiuti per conto terzi devono essere iscritti in una sezione speciale dell'Albo nazionale delle imprese esercenti servizi di smaltimento dei rifiuti; le modalita', i requisiti e i diritti per la iscrizione sono stabiliti, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato. 7. Al fine di favorire l'elaborazione dei piani di organizzazione dei servizi di smaltimento dei rifiuti di cui all'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915, e la realizzazione di impianti di smaltimento efficaci, le regioni adottano prioritariamente il criterio della riduzione all'origine della produzione dei rifiuti e della riutilizzazione dei rifiuti mediante estrazione di energia con produzione di calore ed elettricita'. Gli impianti di termocombustione devono essere progettati in modo da ottenere il massimo recupero energetico possibile. 8. Fermi restando gli obiettivi di cui al decreto-legge 9 settembre 1988, n. 397, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 1988, n. 475, i piani di organizzazione di cui all'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915, prevedono che i volumi di rifiuti da smaltire siano classificati in base alla componente combustibile e a quella non combustibile. 9. Le regioni prevedono idonei sistemi per la preventiva separazione della frazione combustibile da quella non combustibile in modo che quella combustibile venga avviata all'incenerimento nella massima quantita' possibile. 10. E' fatto divieto di riutilizzo dei residui inerti provenienti da costruzioni e da demolizioni edili, senza i trattamenti prescritti dal decreto del Ministro dell'ambiente in data 5 settembre 1994, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 212 del 10 settembre 1994, effettuati mediante impianti fissi assoggettati alle norme del presente decreto. E' altresi' vietata la collocazione dei predetti materiali nelle discariche di seconda categoria di tipo A, di cui alla delibera in data 27 luglio 1984 richiamata nell'articolo 1, comma 3, lettera a), come rifiuti, senza che sia preventivamente separata la frazione non inerte.