Art. 16. 
           Semplificazioni delle attivita' di smaltimento 
  1.  Il  Ministro  dell'ambiente,  di  concerto  con   il   Ministro
dell'industria, del commercio e dell'artigianato e  con  il  Ministro
della sanita', stabilisce, con proprio decreto, le condizioni per  la
realizzazione e l'esercizio di impianti di autosmaltimento di rifiuti
speciali nei luoghi stessi di produzione per i quali non e' richiesta
l'autorizzazione di cui all'articolo 6  del  decreto  del  Presidente
della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915, stabilendo  a  tal  fine,
per ciascun tipo di attivita', i tipi e le quantita' di  rifiuti,  le
condizioni di esercizio e le emissioni nell'ambiente. Le disposizioni
del presente comma non si applicano per le discariche. 
  2. Il decreto di cui al comma 1 e'  emanato  entro  novanta  giorni
dalla data di entrata  in  vigore  della  legge  di  conversione  del
presente decreto. Decorso tale termine  provvede  il  Presidente  del
Consiglio dei Ministri. 
  3. Chiunque effettui o intenda effettuare sul territorio  nazionale
le attivita' di autosmaltimento di cui al comma 1, e' tenuto  a  dare
in carta libera e senza alcun onere finanziario,  comunicazione  alla
regione, alla  provincia  autonoma  ovvero  alla  provincia  delegata
territorialmente competente almeno sessanta giorni prima  dell'inizio
dell'attivita' corredandola con una relazione dalla quale risulti  il
ciclo dal quale provengono i  rifiuti,  il  tipo,  la  quantita',  le
caratteristiche   dei   rifiuti   da   autosmaltire,    nonche'    le
caratteristiche  dell'impianto  di  smaltimento,  le  condizioni   di
esercizio e le emissioni  nell'ambiente.  La  regione  puo'  chiedere
ulteriori dati e informazioni per assicurare il rispetto delle  norme
vigenti per la tutela della salute e dell'ambiente e, qualora accerti
la mancanza dei presupposti o dei requisiti dalla  stessa  richiesti,
puo' vietare l'avvio o la prosecuzione delle attivita' e  imporre  la
rimozione degli effetti gia' prodotti. Si applicano comunque le norme
tecniche di sicurezza e le  procedure  autorizzative  previste  dalla
normativa vigente per le attivita' industriali. 
  4. Le regioni, le province autonome  ovvero  le  province  delegate
redigono  gli  elenchi  degli  operatori  che  hanno  effettuato   la
comunicazione di cui al comma 3, avvalendosi a tal fine delle  camere
di commercio, industria, artigianato e  agricoltura,  che  provvedono
all'iscrizione di detti operatori, alle variazioni  e  cancellazioni,
nonche' al rilascio, a richiesta ed applicando i  dovuti  diritti  di
segreteria, dei certificati di iscrizione  aventi  validita'  per  un
periodo massimo di sei  mesi.  All'eventuale  maggior  onere  per  le
camere di commercio, industria, artigianato e  agricoltura  derivante
dalle attivita' di  cui  al  presente  comma  si  provvede  ai  sensi
dell'articolo 18, comma 2, della legge 29 dicembre 1993, n. 580. 
  5. Le imprese che effettuano  l'autosmaltimento  dei  rifiuti  sono
escluse dall'obbligo di iscrizione all'Albo nazionale  delle  imprese
esercenti servizi di smaltimento dei rifiuti  previsto  dall'articolo
10  del  decreto-legge  31  agosto  1987,  n.  361,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1987, n. 441. 
    6. I soggetti o le imprese che svolgono attivita'  commerciali  o
di  intermediazione  relativamente  alle   attivita'   di   raccolta,
trasporto e smaltimento di rifiuti  per  conto  terzi  devono  essere
iscritti in una sezione speciale dell'Albo  nazionale  delle  imprese
esercenti  servizi  di  smaltimento  dei  rifiuti;  le  modalita',  i
requisiti e i diritti per la iscrizione sono stabiliti, entro  trenta
giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto, con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto
con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato. 
  7. Al fine di favorire l'elaborazione dei piani  di  organizzazione
dei servizi di smaltimento dei rifiuti  di  cui  all'articolo  6  del
decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915,  e
la realizzazione di impianti  di  smaltimento  efficaci,  le  regioni
adottano prioritariamente il  criterio  della  riduzione  all'origine
della produzione dei rifiuti  e  della  riutilizzazione  dei  rifiuti
mediante  estrazione  di  energia  con  produzione   di   calore   ed
elettricita'.  Gli  impianti  di   termocombustione   devono   essere
progettati  in  modo  da  ottenere  il  massimo  recupero  energetico
possibile. 
  8. Fermi restando gli obiettivi di cui al decreto-legge 9 settembre
1988, n. 397, convertito, con modificazioni, dalla legge  9  novembre
1988, n. 475, i piani di organizzazione di  cui  all'articolo  6  del
decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre  1982,  n.  915,
prevedono che i volumi di rifiuti da smaltire siano  classificati  in
base alla componente combustibile e a quella non combustibile. 
  9.  Le  regioni  prevedono  idonei  sistemi   per   la   preventiva
separazione della frazione combustibile da quella non combustibile in
modo che quella combustibile venga  avviata  all'incenerimento  nella
massima quantita' possibile. 
  10. E' fatto divieto di riutilizzo dei residui  inerti  provenienti
da costruzioni e da demolizioni edili, senza i trattamenti prescritti
dal decreto del Ministro dell'ambiente  in  data  5  settembre  1994,
pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale  n.  212
del  10  settembre   1994,   effettuati   mediante   impianti   fissi
assoggettati alle norme del presente decreto. E' altresi' vietata  la
collocazione dei  predetti  materiali  nelle  discariche  di  seconda
categoria di tipo A, di cui alla delibera  in  data  27  luglio  1984
richiamata nell'articolo 1, comma 3, lettera a), come rifiuti,  senza
che sia preventivamente separata la frazione non inerte.