Art. 17. 
                Modifiche di disposizioni finanziarie 
  1. Il termine per la contrazione dei mutui di cui  all'articolo  8,
comma 4, del decreto-legge 3 maggio 1991,  n.  142,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 3 luglio 1991, n. 195, e' prorogato al  31
dicembre 1996. 
  2. Il termine per la contrazione dei mutui di cui all'articolo  17,
commi 18 e 19, della legge 11 marzo 1988, n. 67, e' prorogato  al  31
dicembre 1996. 
  3. Nell'assegnazione delle risorse stanziate,  ancora  disponibili,
dal  decreto-legge  31  agosto  1987,   n.   361,   convertito,   con
modificazioni,  dalla  legge  29  ottobre  1987,  n.   441,   e   dal
decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 10, convertito, con  modificazioni,
dalla legge 24 marzo 1987, n.  119,  si  prescinde,  rispettivamente,
dalle specificazioni di cui agli articoli 1, 1-bis e 1-ter del citato
decreto-legge n. 361 del 1987 e dalle  tipologie  impiantistiche  ivi
indicate. 
  4. Al comma 3 dell'articolo 1 del decreto-legge 5 ottobre 1993,  n.
398, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre  1993,  n.
493, dopo le parole: "a comuni, province e  comunita'  montane"  sono
inserite le seguenti: "e consorzi tra i comuni". 
  5. All'articolo 8, comma 2, della legge 28  agosto  1989,  n.  305,
dopo  le  parole:  "Liri-Garigliano  e  Volturno"  sono  inserite  le
seguenti:  ",  nonche'  per  gli  interventi   urgenti   nei   bacini
interregionali e regionali dei fiumi che versano  nei  mari  Ionio  e
Tirreno,".