Art. 18. Modifiche di disposizioni autorizzative 1. Le autorizzazioni rilasciate ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915, in scadenza vengono prorogate anche in data successiva al 1 giugno 1994 dalle stesse amministrazioni che le hanno rilasciate. Tali proroghe dovranno avere durata sino alla pronuncia positiva o negativa di iscrizione all'Albo nazionale delle imprese esercenti servizi di smaltimento dei rifiuti da parte del comitato nazionale dello stesso. Le variazioni delle autorizzazioni rilasciate ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915, sono effettuate dalle stesse amministrazioni che le hanno rilasciate. I provvedimenti di diffida, di sospensione o di revoca vengono emanati dalle amministrazioni che hanno rilasciato le autorizzazioni. 2. E' differito al 1 giugno 1995, limitatamente a quanto disposto dall'articolo 11, comma 3, il termine di cui all'articolo 12, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412. 3. Il termine di novanta giorni di cui al punto 3 della tabella C) dell'allegato 1 al decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 407, per l'esame delle domande di iscrizione all'Albo nazionale delle imprese esercenti servizi di smaltimento dei rifiuti, di cui all'articolo 10, comma 1, del decreto-legge 31 agosto 1987, n. 361, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1987, n. 441, presentate entro il 31 dicembre 1994, decorre dal 1 gennaio 1995. 4. Il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 407, non si applica alle domande di iscrizione all'Albo nazionale delle imprese esercenti servizi di smaltimento dei rifiuti relative alle attivita' di trasporto dei rifiuti.