Art. 18. 
               Modifiche di disposizioni autorizzative 
  1. Le autorizzazioni rilasciate ai sensi del decreto del Presidente
della Repubblica 10 settembre  1982,  n.  915,  in  scadenza  vengono
prorogate anche in data successiva al  1  giugno  1994  dalle  stesse
amministrazioni che le hanno rilasciate. Tali proroghe dovranno avere
durata sino alla pronuncia positiva o negativa di iscrizione all'Albo
nazionale delle imprese esercenti servizi di smaltimento dei  rifiuti
da parte del comitato nazionale dello  stesso.  Le  variazioni  delle
autorizzazioni rilasciate ai sensi del decreto del  Presidente  della
Repubblica 10 settembre 1982, n. 915, sono  effettuate  dalle  stesse
amministrazioni che le hanno rilasciate. I provvedimenti di  diffida,
di sospensione o di revoca vengono emanati dalle amministrazioni  che
hanno rilasciato le autorizzazioni. 
  2. E' differito al 1 giugno 1995, limitatamente a  quanto  disposto
dall'articolo 11, comma 3, il termine di cui all'articolo  12,  comma
2, del decreto del Presidente della Repubblica  26  agosto  1993,  n.
412. 
  3. Il termine di novanta giorni di cui al punto 3 della tabella  C)
dell'allegato 1 al decreto del Presidente della Repubblica  9  maggio
1994, n. 407,  per  l'esame  delle  domande  di  iscrizione  all'Albo
nazionale delle imprese esercenti servizi di smaltimento dei rifiuti,
di cui all'articolo 10, comma 1, del decreto-legge 31 agosto 1987, n. 
361, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre  1987,  n.
441, presentate entro il 31 dicembre  1994,  decorre  dal  1  gennaio
1995. 
  4. Il decreto del Presidente della Repubblica  9  maggio  1994,  n.
407, non si applica alle domande  di  iscrizione  all'Albo  nazionale
delle imprese esercenti servizi di smaltimento dei  rifiuti  relative
alle attivita' di trasporto dei rifiuti.