Art. 19. O s s e r v a t o r i o 1. Il Ministro dell'ambiente, nei limiti delle disponibilita' di bilancio esistenti, istituisce un osservatorio finalizzato all'aggiornamento periodico dell'elenco nazionale dei materiali di cui all'articolo 2, comma 5, nonche' delle norme tecniche e dell'elenco dei residui di cui all'articolo 5, comma 1, stabilendone, con proprio decreto, organizzazione e modalita' di funzionamento. 2. L'osservatorio e' composto da nove membri, compresi il presidente ed il segretario, designati, rispettivamente, quattro dal Ministro dell'ambiente, tre dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, uno dal Ministro della sanita' ed uno dal Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali.