Art. 19. 
                       O s s e r v a t o r i o 
  1. Il Ministro dell'ambiente, nei limiti  delle  disponibilita'  di
bilancio   esistenti,   istituisce   un   osservatorio    finalizzato
all'aggiornamento periodico dell'elenco nazionale  dei  materiali  di
cui  all'articolo  2,  comma  5,  nonche'  delle  norme  tecniche   e
dell'elenco dei residui di cui all'articolo 5, comma 1, stabilendone,
con proprio decreto, organizzazione e modalita' di funzionamento. 
  2.  L'osservatorio  e'  composto  da  nove  membri,   compresi   il
presidente ed il segretario, designati, rispettivamente, quattro  dal
Ministro  dell'ambiente,  tre  dal   Ministro   dell'industria,   del
commercio e dell'artigianato, uno dal Ministro della sanita'  ed  uno
dal Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali.