Art. 2. E s c l u s i o n i 1. Sono escluse dall'ambito di applicazione del presente decreto le attivita' finalizzate al riutilizzo dei residui effettuate nell'ambito dell'impresa che li produce. Tali attivita' costituiscono parte integrante della produzione. 2. Le disposizioni del presente decreto non si applicano: a) ai residui di origine vegetale e animale, anche derivanti da processi di lavorazione e trasformazione agro-alimentare o agro-industriale, destinati al riutilizzo, oggetto di specifiche norme di carattere igienico-sanitario, alimentare e mangimistico che disciplinano la materia; b) ai residui di origine varia destinati al riutilizzo, disciplinati da specifiche norme in materia di fertilizzanti; c) ai materiali litoidi o vegetali utilizzati nelle normali pratiche agricole e di conduzione dei fondi rustici; d) alle attivita' di raccolta di residui, destinati al riutilizzo, effettuate da associazioni, organizzazioni od istituzioni che operano anche a fini ambientali, caritatevoli e comunque senza fini di lucro, ovvero da soggetti non dotati di sede fissa di cui alla circolare del Ministro delle finanze n. 26 del 19 marzo 1985, pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 69 del 21 marzo 1985. 3. Entro il termine di quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Ministro dell'ambiente, di concerto con i Ministri della sanita', dell'industria, del commercio e dell'artigianato e delle risorse agricole, alimentari e forestali, provvede, con proprio decreto, all'individuazione dei residui esclusi di cui al comma 2. 4. Sono altresi' esclusi dal campo di applicazione del presente decreto i materiali quotati con precise specifiche merceologiche in borse merci o in listini e mercuriali ufficiali istituiti presso le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, sotto la vigilanza del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, e comunicati al Ministero dell'ambiente entro l'11 novembre 1993, nonche' i semilavorati non costituenti residui di produzione e di consumo. 5. Entro il termine di quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Ministro dell'ambiente, di concerto con i Ministri della sanita', dell'industria, del commercio e dell'artigianato e delle risorse agricole, alimentari e forestali, provvede, con proprio decreto, a seguito di ricognizione positiva, alla formazione di un elenco nazionale dei materiali quotati che, in relazione alle loro precise specifiche merceologiche, proprieta' e caratteristiche, continuano ad essere esclusi dal campo di applicazione del presente decreto e di quelli ai quali non si applica l'esclusione stessa; decorso tale termine provvede il Presidente del Consiglio dei Ministri. 6. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, d'intesa con il Ministro dell'ambiente, promuove la istituzione ed il funzionamento della Borsa dei residui destinabili a recupero presso le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura. Tale Borsa avra' carattere nazionale e dovra' essere gestita con strumenti informatici e telematici. I dati e le informazioni sulle quotazioni e sui flussi di scambio desunti dalla Borsa dei residui saranno utilizzati dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura dei capoluoghi di regione ai fini della quotazione di nuovi materiali nelle borse merci ufficiali nei listini e nei mercuriali. Alla copertura dei costi di gestione della Borsa dei residui destinabili a recupero, compresi quelli di avviamento, si provvede con apposite tariffe, a carico degli utenti, da approvarsi con delibere camerali. 7. Ai fini dell'aggiornamento periodico dell'elenco nazionale di cui al comma 5, le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura dei capoluoghi di regione comunicano entro il 30 giugno e il 31 dicembre di ogni anno i nuovi materiali quotati in listini e mercuriali, con l'indicazione precisa delle relative specifiche merceologiche. Entro i successivi sessanta giorni il Ministro dell'ambiente, di concerto con i Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e delle risorse agricole, alimentari e forestali, ad integrazione dell'elenco nazionale di cui al comma 5, individua, con proprio decreto, i materiali esclusi dal campo di applicazione del presente decreto e quelli ai quali non si applica l'esclusione stessa.