Art. 2. 
                         E s c l u s i o n i 
  1. Sono escluse dall'ambito di applicazione del presente decreto le
attivita'  finalizzate   al   riutilizzo   dei   residui   effettuate
nell'ambito dell'impresa che li produce. Tali attivita' costituiscono
parte integrante della produzione. 
  2. Le disposizioni del presente decreto non si applicano: 
    a) ai residui di origine vegetale e animale, anche  derivanti  da
processi  di   lavorazione   e   trasformazione   agro-alimentare   o
agro-industriale, destinati  al  riutilizzo,  oggetto  di  specifiche
norme di carattere igienico-sanitario, alimentare e mangimistico  che
disciplinano la materia; 
    b)  ai  residui  di  origine  varia  destinati   al   riutilizzo,
disciplinati da specifiche norme in materia di fertilizzanti; 
    c) ai materiali  litoidi  o  vegetali  utilizzati  nelle  normali
pratiche agricole e di conduzione dei fondi rustici; 
    d)  alle  attivita'  di  raccolta  di   residui,   destinati   al
riutilizzo, effettuate da associazioni, organizzazioni od istituzioni
che operano anche a fini ambientali, caritatevoli  e  comunque  senza
fini di lucro, ovvero da soggetti non dotati di  sede  fissa  di  cui
alla circolare del Ministro delle finanze n. 26 del  19  marzo  1985,
pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta  Ufficiale  n.  69
del 21 marzo 1985. 
  3. Entro il termine di quarantacinque giorni dalla data di  entrata
in  vigore  del  presente  decreto,  il  Ministro  dell'ambiente,  di
concerto con i Ministri della sanita', dell'industria, del  commercio
e dell'artigianato e delle risorse agricole, alimentari e  forestali,
provvede, con proprio decreto, all'individuazione dei residui esclusi
di cui al comma 2. 
  4. Sono altresi' esclusi dal campo  di  applicazione  del  presente
decreto i materiali quotati con precise specifiche  merceologiche  in
borse merci o in listini e mercuriali ufficiali istituiti  presso  le
camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura,  sotto  la
vigilanza   del   Ministero   dell'industria,   del    commercio    e
dell'artigianato, e comunicati al Ministero dell'ambiente entro  l'11
novembre 1993, nonche' i  semilavorati  non  costituenti  residui  di
produzione e di consumo. 
  5. Entro il termine di quarantacinque giorni dalla data di  entrata
in  vigore  del  presente  decreto,  il  Ministro  dell'ambiente,  di
concerto con i Ministri della sanita', dell'industria, del  commercio
e dell'artigianato e delle risorse agricole, alimentari e  forestali,
provvede, con proprio decreto, a seguito  di  ricognizione  positiva,
alla formazione di un elenco nazionale dei materiali quotati che,  in
relazione alle loro precise specifiche  merceologiche,  proprieta'  e
caratteristiche,  continuano  ad  essere   esclusi   dal   campo   di
applicazione del presente decreto e di quelli ai quali non si applica
l'esclusione stessa; decorso tale termine provvede il Presidente  del
Consiglio dei Ministri. 
  6. Il Ministro dell'industria, del  commercio  e  dell'artigianato,
d'intesa con il Ministro dell'ambiente, promuove la istituzione ed il
funzionamento della Borsa dei residui destinabili a  recupero  presso
le camere di commercio, industria, artigianato  e  agricoltura.  Tale
Borsa avra' carattere nazionale e dovra' essere gestita con strumenti
informatici e telematici. I dati e le informazioni sulle quotazioni e
sui flussi  di  scambio  desunti  dalla  Borsa  dei  residui  saranno
utilizzati  dalle  camere  di  commercio,  industria,  artigianato  e
agricoltura dei capoluoghi di regione ai  fini  della  quotazione  di
nuovi materiali  nelle  borse  merci  ufficiali  nei  listini  e  nei
mercuriali. Alla copertura dei costi  di  gestione  della  Borsa  dei
residui destinabili a recupero, compresi  quelli  di  avviamento,  si
provvede con apposite tariffe, a carico degli utenti,  da  approvarsi
con delibere camerali. 
  7. Ai fini dell'aggiornamento periodico  dell'elenco  nazionale  di
cui al comma 5, le camere  di  commercio,  industria,  artigianato  e
agricoltura dei capoluoghi di regione comunicano entro il 30 giugno e
il 31 dicembre di ogni anno i nuovi materiali quotati  in  listini  e
mercuriali,  con  l'indicazione  precisa  delle  relative  specifiche
merceologiche.  Entro  i  successivi  sessanta  giorni  il   Ministro
dell'ambiente,  di  concerto  con  i  Ministri  dell'industria,   del
commercio e dell'artigianato e delle risorse agricole,  alimentari  e
forestali, ad integrazione dell'elenco nazionale di cui al  comma  5,
individua, con proprio decreto, i  materiali  esclusi  dal  campo  di
applicazione del presente decreto e quelli ai quali  non  si  applica
l'esclusione stessa.