Art. 20. 
Disposizioni in tema di tasse per lo smaltimento dei  rifiuti  solidi
                               urbani 
  1. All'articolo 79 del decreto legislativo  15  novembre  1993,  n.
507, sono apportate le seguenti modificazioni ed integrazioni: 
    a) il comma 3 e' sostituito dal seguente: "  3.  Le  disposizioni
modificative, apportate nel 1994 ai regolamenti di cui  al  comma  2,
sono immediatamente applicabili, ad eccezione di quelle  previste  in
attuazione degli articoli 59, comma 2, secondo periodo, 66, commi  3,
4, 5 e 6, e 72, commi 3, 4, 5 e 6, che hanno decorrenza dal 1 gennaio
1995, e degli articoli 63, commi 2, 3  e  4,  64,  comma  2,  secondo
periodo, e 66, commi 1 e  2,  che  hanno  decorrenza  dal  1  gennaio
1996."; 
    b) al comma 4 e' aggiunto infine il seguente periodo: "Le tariffe
per il  1995  sono  deliberate  in  base  ai  previgenti  criteri  di
commisurazione"; 
    c) il comma 5 e' sostituito dal seguente:  "  5.  Ai  fini  della
determinazione del costo di esercizio di cui all'articolo 61, commi 1
e 2, per ciascuno degli  anni  1994  e  1995  e'  dedotto  dal  costo
complessivo dei servizi di  nettezza  urbana  gestiti  in  regime  di
privativa comunale un importo non inferiore al  cinque  per  cento  a
titolo di costo dello spazzamento dei rifiuti solidi  urbani  di  cui
all'articolo 2, terzo comma, n. 3), del decreto del Presidente  della
Repubblica 10  settembre  1982,  n.  915.  L'eventuale  eccedenza  di
gettito  derivante  dalla  predetta   deduzione   e'   computata   in
diminuzione del tributo iscritto a ruolo per l'anno successivo."; 
    d) il comma 6 e' sostituito dal seguente: " 6. In sede  di  prima
applicazione della nuova  disciplina,  le  denunce  originarie  e  di
variazione, di cui all'articolo 70, sono presentate per gli anni 1994
e 1995, rispettivamente, entro il 30 settembre 1994 e il  20  gennaio
1995  senza  l'indicazione  delle  aree  scoperte  che  costituiscono
pertinenza od accessorio dei locali ed aree assoggettabili  a  tassa,
nonche' delle parti comuni del condominio di  cui  all'articolo  1117
del codice civile e dei locali in multiproprieta' di uso  comune.  Le
denunce integrative o modificative, anche di quelle gia' prodotte  in
base  al  precedente  ordinamento  del  tributo,  le   richieste   di
detassazione  o  riduzione,  nonche'  l'elenco  di  cui  al  comma  4
dell'articolo 63, sono presentati entro il 30 settembre 1995 ed hanno
effetto,  quanto  alla  modifica  degli  elementi  imponibili,  delle
riduzioni  tariffarie  e  delle  nuove  agevolazioni   richieste,   a
decorrere dall'anno 1996.". 
  2. All'articolo 62 del decreto legislativo  15  novembre  1993,  n.
507, e' aggiunto, in fine, il seguente comma: 
  "5-bis. Fino al 1 gennaio 1996 sono esclusi dalla tassa i locali  e
le  aree  dove  per  specifiche  caratteristiche  strutturali  e  per
destinazione si formano rifiuti speciali assimilati agli urbani, allo
smaltimento dei quali fino alla stessa data sono tenuti a  provvedere
a proprie spese i produttori secondo le modalita' di cui al  comma  3
dell'articolo 3  del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  10
settembre 1982, n. 915. Per i servizi di smaltimento di detti rifiuti
eventualmente prestati, i titolari  dei  locali  e  delle  aree  sono
tenuti a rimborsare i comuni nella  misura  corrispondente  al  costo
effettivo  sostenuto  fino  al  13  ottobre  1994.  Il  termine   per
effettuare l'eventuale denuncia, limitatamente  a  tale  periodo,  e'
differito al 30 novembre 1994.". 
  3. I comuni che deliberano le riduzioni  di  cui  all'articolo  66,
commi 3, 4, 5 e 6, del decreto legislativo 15 novembre 1993, n.  507,
devono assicurare, limitatamente all'anno 1995, un tasso di copertura
del costo del servizio non inferiore a  quello  previsto  per  l'anno
1994, senza apportare  aumenti,  compensativi  delle  riduzioni,  che
eccedano il venti per cento rispetto alla tassa dovuta.