Art. 21. Disposizioni finali 1. Sono fatti salvi gli effetti dei decreti del Ministro dell'ambiente, in data 5 settembre 1994 e 29 settembre 1994, pubblicati nel supplemento ordinario n. 126 alla Gazzetta Ufficiale n. 212 del 10 settembre 1994 e nella Gazzetta Ufficiale n. 245 del 19 ottobre 1994, relativi, rispettivamente, agli elenchi di cui agli articoli 2 e 5 ed alle norme tecniche per il riutilizzo come fonte di energia dei residui derivanti da cicli di produzione o di consumo.