Art. 21. 
                         Disposizioni finali 
  1.  Sono  fatti  salvi  gli  effetti  dei  decreti   del   Ministro
dell'ambiente,  in  data  5  settembre  1994  e  29  settembre  1994,
pubblicati nel supplemento ordinario n. 126 alla  Gazzetta  Ufficiale
n. 212 del 10 settembre 1994 e nella Gazzetta Ufficiale n. 245 del 19
ottobre 1994, relativi, rispettivamente, agli  elenchi  di  cui  agli
articoli 2 e 5 ed alle norme tecniche per il riutilizzo come fonte di
energia dei residui derivanti da cicli di produzione o di consumo.