Art. 22. Entrata in vigore 1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 7 novembre 1994 SCALFARO BERLUSCONI, Presidente del Consiglio dei Ministri MATTEOLI, Ministro dell'ambiente COSTA, Ministro della sanita' GNUTTI, Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato POLI BORTONE, Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali BIONDI, Ministro di grazia e giustizia URBANI, Ministro per la funzione pubblica e gli affari regionali TREMONTI, Ministro delle finanze Visto, il Guardasigilli: BIONDI