Art. 22. 
                          Entrata in vigore 
  1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso  della  sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica  italiana  e
sara' presentato alle Camere per la conversione in legge. 
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare. 
   Dato a Roma, addi' 7 novembre 1994 
                              SCALFARO 
                                           BERLUSCONI, Presidente del 
                                               Consiglio dei Ministri 
                                     MATTEOLI, Ministro dell'ambiente 
                                        COSTA, Ministro della sanita' 
                                     GNUTTI, Ministro dell'industria, 
                                     del commercio e dell'artigianato 
                                         POLI BORTONE, Ministro delle 
                                       risorse agricole, alimentari e 
                                                            forestali 
                                         BIONDI, Ministro di grazia e 
                                                            giustizia 
                                     URBANI, Ministro per la funzione 
                                      pubblica e gli affari regionali 
                                     TREMONTI, Ministro delle finanze 
Visto, il Guardasigilli: BIONDI