Art. 3. D e f i n i z i o n i 1. Ai fini del presente decreto si intende per: a) riutilizzo: processo produttivo o processo di combustione per la produzione di energia nei quali vengono utilizzati, anche o esclusivamente, residui derivanti da cicli di produzione o di consumo; b) stoccaggio: deposito temporaneo dei residui destinati ad attivita' finalizzate al riutilizzo, escluso quello effettuato presso l'insediamento ove sono stati prodotti; c) trasporto: operazione di movimentazione dei residui destinati al riutilizzo dal luogo di produzione al luogo di stoccaggio, trattamento o riutilizzo; d) trattamento: operazione destinata a consentire il riutilizzo di un residuo, escluse le operazioni eseguite presso lo stabilimento di produzione o di riutilizzo; e) materia prima corrispondente: la materia prima o la fonte di energia la cui utilizzazione viene sostituita in tutto o in parte da un residuo di un ciclo di produzione o di consumo; f) raccolta: operazione di raggruppamento dei residui; g) residuo: sostanza residuale suscettibile di essere utilizzata come materia prima o come fonte di energia.