Art. 4. 
                        Raccolta e trasporto 
  1. Chiunque intenda effettuare operazioni di raccolta  o  trasporto
di residui destinati al riutilizzo deve,  su  carta  libera  e  senza
alcun onere finanziario, darne comunicazione  al  Comitato  nazionale
dell'Albo nazionale delle imprese esercenti  servizi  di  smaltimento
dei rifiuti, di cui all'articolo 10 del decreto-legge 31 agosto 1987,
n. 361, convertito, con modificazioni, dalla legge 29  ottobre  1987,
n.  441,  almeno  trenta  giorni  prima  dell'inizio  dell'attivita',
indicando la quantita', la natura,  l'origine,  la  destinazione,  la
frequenza media della raccolta, la tipologia del mezzo  di  trasporto
dei residui; il Comitato redige l'elenco degli  operatori  che  hanno
effettuato le predette comunicazioni. 
  2. Durante il trasporto i residui di cui al presente articolo  sono
identificati dal documento di accompagnamento dei beni viaggianti  di
cui all'articolo 1 del decreto  del  Presidente  della  Repubblica  6
ottobre 1978, n. 627, dal  quale,  opportunamente  integrato,  devono
risultare in particolare i seguenti dati: 
    a) nome ed indirizzo del produttore o detentore; 
    b) origine, composizione e quantita' del residuo; 
    c)   destinazione   con   l'indicazione   delle   operazioni   di
trattamento, di  stoccaggio  e  di  riutilizzo  cui  e'  soggetto  il
residuo; 
    d) data del trasporto; 
    e) nome ed indirizzo del destinatario. 
  3. I soggetti di cui al comma 1 non  devono  prestare  le  garanzie
finanziarie di cui all'articolo 10, comma  2,  del  decreto-legge  31
agosto 1987, n. 361, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  29
ottobre 1987, n. 441. 
  4. Sono esclusi dall'obbligo di cui al comma 1  la  raccolta  e  il
trasporto: 
    a) delle frazioni merceologiche dei residui derivanti da cicli di
consumo e provenienti da raccolte finalizzate, effettuate dai servizi
di nettezza urbana, dalle associazioni che operano a fini ambientali,
caritatevoli o comunque senza fini di lucro, da soggetti  non  dotati
di sede fissa di cui alla circolare del Ministro delle finanze n.  26
del 19 marzo 1985, pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta
Ufficiale n. 69 del 21 marzo 1985, ovvero in applicazione di  accordi
volontari sottoscritti dalla pubblica amministrazione; 
    b) delle terre da coltivo risultanti da operazioni di pulizia dei
prodotti vegetali eduli; 
    c) dei residui destinati al riutilizzo  provenienti  da  raccolte
finalizzate previste da norme statali e regionali in  attuazione  dei
piani di gestione o da specifici accordi volontari; 
    d) degli scarti delle lavorazioni agromeccaniche, compresi quelli
del verde pubblico e privato, nonche' degli scarti delle  lavorazioni
agroindustriali provenienti dalle piccole e medie imprese.