Art. 4. Raccolta e trasporto 1. Chiunque intenda effettuare operazioni di raccolta o trasporto di residui destinati al riutilizzo deve, su carta libera e senza alcun onere finanziario, darne comunicazione al Comitato nazionale dell'Albo nazionale delle imprese esercenti servizi di smaltimento dei rifiuti, di cui all'articolo 10 del decreto-legge 31 agosto 1987, n. 361, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1987, n. 441, almeno trenta giorni prima dell'inizio dell'attivita', indicando la quantita', la natura, l'origine, la destinazione, la frequenza media della raccolta, la tipologia del mezzo di trasporto dei residui; il Comitato redige l'elenco degli operatori che hanno effettuato le predette comunicazioni. 2. Durante il trasporto i residui di cui al presente articolo sono identificati dal documento di accompagnamento dei beni viaggianti di cui all'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1978, n. 627, dal quale, opportunamente integrato, devono risultare in particolare i seguenti dati: a) nome ed indirizzo del produttore o detentore; b) origine, composizione e quantita' del residuo; c) destinazione con l'indicazione delle operazioni di trattamento, di stoccaggio e di riutilizzo cui e' soggetto il residuo; d) data del trasporto; e) nome ed indirizzo del destinatario. 3. I soggetti di cui al comma 1 non devono prestare le garanzie finanziarie di cui all'articolo 10, comma 2, del decreto-legge 31 agosto 1987, n. 361, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1987, n. 441. 4. Sono esclusi dall'obbligo di cui al comma 1 la raccolta e il trasporto: a) delle frazioni merceologiche dei residui derivanti da cicli di consumo e provenienti da raccolte finalizzate, effettuate dai servizi di nettezza urbana, dalle associazioni che operano a fini ambientali, caritatevoli o comunque senza fini di lucro, da soggetti non dotati di sede fissa di cui alla circolare del Ministro delle finanze n. 26 del 19 marzo 1985, pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 69 del 21 marzo 1985, ovvero in applicazione di accordi volontari sottoscritti dalla pubblica amministrazione; b) delle terre da coltivo risultanti da operazioni di pulizia dei prodotti vegetali eduli; c) dei residui destinati al riutilizzo provenienti da raccolte finalizzate previste da norme statali e regionali in attuazione dei piani di gestione o da specifici accordi volontari; d) degli scarti delle lavorazioni agromeccaniche, compresi quelli del verde pubblico e privato, nonche' degli scarti delle lavorazioni agroindustriali provenienti dalle piccole e medie imprese.