Art. 5. Comunicazione 1. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Ministro dell'ambiente, di concerto con i Ministri della sanita' e dell'industria, del commercio e dell'artigianato, definisce, con proprio decreto, le norme tecniche generali che individuano i tipi, le caratteristiche dei residui e le condizioni riferite ai valori limite di sostanze pericolose contenute nei residui, ai valori limite di emissione, alle caratteristiche minime merceologiche dei prodotti ottenuti ed al tipo di attivita', alle quali il riutilizzo dei residui stessi in un processo produttivo o in un ciclo di combustione per la produzione di energia e' sottoposto alla disciplina prevista dal presente articolo. Con le stesse modalita' si provvede all'aggiornamento periodico delle suddette norme tecniche e dell'elenco dei residui individuati. 2. Chiunque effettua o intende effettuare sul territorio nazionale il trattamento, lo stoccaggio o il riutilizzo dei residui di cui al comma 1 e' tenuto a dare, in carta libera e senza alcun onere finanziario, alla regione, alla provincia autonoma ovvero alla provincia delegata territorialmente competente una comunicazione corredata da una relazione nella quale sono indicati provenienza, tipi, quantita' e caratteristiche dei residui da trattare, stabilimento e ciclo di trattamento, di produzione o di combustione nel quale i residui stessi sono destinati ad essere riutilizzati, nonche' le caratteristiche merceologiche dei prodotti derivanti dai predetti cicli di riutilizzo. La regione, nei successivi novanta giorni, puo' chiedere ulteriori dati ed informazioni per verificare il rispetto delle norme vigenti sulla tutela della salute e dell'ambiente e, qualora accerti la mancanza dei presupposti o dei requisiti dalle stesse richiesti, puo' vietare la prosecuzione dell'attivita' ed imporre la rimozione degli effetti gia' prodotti. 3. La comunicazione di cui al comma 2 deve essere effettuata almeno novanta giorni prima dell'inizio dell'attivita' e rinnovata in caso di modifica del processo di trattamento o del ciclo di produzione o di combustione. 4. In attesa dell'adozione delle norme di cui al comma 1, la disciplina di cui ai commi 2 e 3 si applica alle operazioni di trattamento, stoccaggio e riutilizzo come materia prima in un processo produttivo dei residui elencati nell'allegato 1 al decreto del Ministro dell'ambiente 26 gennaio 1990, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 30 del 6 febbraio 1990, con provenienza e destinazione conformi a quanto previsto nell'allegato medesimo. 5. Le norme tecniche di cui al comma 1, relative al riutilizzo dei residui di origine alimentare e vegetale sul suolo diversi da quelli di cui all'articolo 2, comma 2, sono definite con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con i Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato, delle risorse agricole, alimentari e forestali e della sanita'. 6. Con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e' definito un apposito modulo da utilizzare per la comunicazione di cui ai commi 2 e 3 ed all'articolo 4, comma 1, ai fini di consentire l'acquisizione, la rilevazione e l'elaborazione dei dati trasmessi secondo criteri e modalita' omogenei e uniformi. 7. Le regioni, le province autonome ovvero le province delegate redigono gli elenchi degli operatori che hanno effettuato la comunicazione di cui ai commi 2 e 3, avvalendosi a tal fine delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, che provvedono all'iscrizione di detti operatori, alle variazioni e cancellazioni, nonche' al rilascio, a richiesta ed applicando i dovuti diritti di segreteria, dei certificati di iscrizione aventi validita' per un periodo massimo di sei mesi. All'eventuale maggior onere per le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura derivante dalle attivita' di cui al presente comma si provvede ai sensi dell'articolo 18, comma 2, della legge 29 dicembre 1993, n. 580. 8. Tutti i residui derivanti dall'esercizio di sport ufficiali da parte di societa' sportive operanti senza fini di lucro sono destinati al riutilizzo.