Art. 5. 
                            Comunicazione 
  1. Entro sessanta giorni  dalla  data  di  entrata  in  vigore  del
presente decreto,  il  Ministro  dell'ambiente,  di  concerto  con  i
Ministri  della   sanita'   e   dell'industria,   del   commercio   e
dell'artigianato, definisce, con proprio decreto, le  norme  tecniche
generali che individuano i tipi, le caratteristiche dei residui e  le
condizioni riferite ai valori limite di sostanze pericolose contenute
nei residui, ai valori  limite  di  emissione,  alle  caratteristiche
minime merceologiche dei prodotti ottenuti ed al tipo  di  attivita',
alle quali il riutilizzo dei residui stessi in un processo produttivo
o in un  ciclo  di  combustione  per  la  produzione  di  energia  e'
sottoposto alla disciplina prevista dal  presente  articolo.  Con  le
stesse  modalita'  si  provvede  all'aggiornamento  periodico   delle
suddette norme tecniche e dell'elenco dei residui individuati. 
  2. Chiunque effettua o intende effettuare sul territorio  nazionale
il trattamento, lo stoccaggio o il riutilizzo dei residui di  cui  al
comma 1 e' tenuto a  dare,  in  carta  libera  e  senza  alcun  onere
finanziario,  alla  regione,  alla  provincia  autonoma  ovvero  alla
provincia  delegata  territorialmente  competente  una  comunicazione
corredata da una relazione nella  quale  sono  indicati  provenienza,
tipi,  quantita'  e  caratteristiche   dei   residui   da   trattare,
stabilimento e ciclo di trattamento, di produzione o  di  combustione
nel quale i residui stessi sono  destinati  ad  essere  riutilizzati,
nonche' le caratteristiche merceologiche dei prodotti  derivanti  dai
predetti cicli di riutilizzo.  La  regione,  nei  successivi  novanta
giorni, puo' chiedere ulteriori dati ed informazioni  per  verificare
il  rispetto  delle  norme  vigenti  sulla  tutela  della  salute   e
dell'ambiente e, qualora accerti la mancanza dei  presupposti  o  dei
requisiti  dalle  stesse  richiesti,  puo'  vietare  la  prosecuzione
dell'attivita' ed imporre la rimozione degli effetti gia' prodotti. 
  3. La comunicazione di cui al comma 2 deve essere effettuata almeno
novanta giorni prima dell'inizio dell'attivita' e rinnovata  in  caso
di modifica del processo di trattamento o del ciclo di  produzione  o
di combustione. 
  4. In attesa dell'adozione delle  norme  di  cui  al  comma  1,  la
disciplina di cui ai commi 2  e  3  si  applica  alle  operazioni  di
trattamento,  stoccaggio  e  riutilizzo  come  materia  prima  in  un
processo produttivo dei residui elencati nell'allegato 1  al  decreto
del Ministro dell'ambiente 26 gennaio 1990, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 30 del 6 febbraio 1990, con provenienza  e  destinazione
conformi a quanto previsto nell'allegato medesimo. 
  5. Le norme tecniche di cui al comma 1, relative al riutilizzo  dei
residui di origine alimentare e vegetale sul suolo diversi da  quelli
di cui all'articolo  2,  comma  2,  sono  definite  con  decreto  del
Ministro dell'ambiente, di concerto con  i  Ministri  dell'industria,
del commercio e dell'artigianato, delle risorse agricole,  alimentari
e forestali e della sanita'. 
  6. Con decreto del  Ministro  dell'ambiente,  di  concerto  con  il
Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, da emanare
entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge  di
conversione del presente decreto e' definito un  apposito  modulo  da
utilizzare per la comunicazione di cui ai commi 2 e 3 ed all'articolo
4, comma 1, ai fini di consentire l'acquisizione,  la  rilevazione  e
l'elaborazione  dei  dati  trasmessi  secondo  criteri  e   modalita'
omogenei e uniformi. 
  7. Le regioni, le province autonome  ovvero  le  province  delegate
redigono  gli  elenchi  degli  operatori  che  hanno  effettuato   la
comunicazione di cui ai commi 2 e 3, avvalendosi  a  tal  fine  delle
camere  di  commercio,  industria,  artigianato  e  agricoltura,  che
provvedono all'iscrizione  di  detti  operatori,  alle  variazioni  e
cancellazioni, nonche' al  rilascio,  a  richiesta  ed  applicando  i
dovuti diritti di segreteria, dei certificati  di  iscrizione  aventi
validita' per un periodo massimo di sei mesi.  All'eventuale  maggior
onere  per  le  camere  di  commercio,   industria,   artigianato   e
agricoltura derivante dalle attivita' di cui  al  presente  comma  si
provvede ai sensi dell'articolo 18, comma 2, della legge 29  dicembre
1993, n. 580. 
  8. Tutti i residui derivanti dall'esercizio di sport  ufficiali  da
parte  di  societa'  sportive  operanti  senza  fini  di  lucro  sono
destinati al riutilizzo.