Art. 6. 
           Misure di sicurezza e procedure amministrative 
  1.  Alle  attivita'  di  trasporto,   stoccaggio,   trattamento   e
riutilizzo dei residui di cui all'articolo 5, nonche' ai mezzi,  agli
impianti e alle apparecchiature  utilizzati  per  lo  svolgimento  di
dette attivita', si  applicano,  in  relazione  alle  caratteristiche
chimico-fisiche  dei  residui  e  ai  fattori  di  rischio  che  essi
eventualmente  presentano,  le  norme   di   sicurezza   vigenti   ed
applicabili e le procedure di autorizzazione e di controllo ad  altri
fini previste dalla normativa vigente, con riferimento  alle  materie
prime corrispondenti o a quelle presenti nel residuo, in  particolare
in materia di sicurezza dei trasporti,  di  igiene  e  sicurezza  del
lavoro, di prevenzione degli  incendi  e  di  altri  rischi  connessi
all'esercizio delle attivita' industriali, di emissioni in  atmosfera
e di scarichi idrici. 
  2. Per i residui individuati nell'elenco  di  cui  all'articolo  5,
comma 1 e per gli ulteriori residui inseriti in detto elenco in  sede
di periodico  aggiornamento,  vengono  contestualmente  definiti  gli
specifici  requisiti  di  sicurezza  e  i  valori  limite,  anche  di
emissione, da rispettare nell'esercizio delle attivita' di trasporto,
stoccaggio,  trattamento  e  riutilizzo  ove,  per   le   particolari
caratteristiche del residuo considerato o per il tipo  di  riutilizzo
previsto, non risultino applicabili le norme di sicurezza e di tutela
igienico-sanitaria ed ambientale gia' previste in via generale. 
  3. In mancanza delle norme tecniche di sicurezza di cui ai commi  1
e 2, l'impresa e' tenuta ad  applicare  le  norme  tecniche  previste
dalla normativa vigente per i  rifiuti  speciali,  ovvero  tossici  e
nocivi, per le corrispondenti attivita' previste dall'articolo 3 o in
relazione alle caratteristiche del residuo. 
  4.  Lo  stoccaggio  dei  residui  tossici  e  nocivi  destinati  al
riutilizzo, anche se effettuato  all'interno  dello  stabilimento  di
produzione degli stessi, non puo'  comunque  superare  i  centottanta
giorni salvo motivata proroga da parte  della  competente  regione  e
salve le prescrizioni tecniche imposte dalla regione per  il  periodo
di deroga a tutela dell'ambiente e della salute.