Art. 6. Misure di sicurezza e procedure amministrative 1. Alle attivita' di trasporto, stoccaggio, trattamento e riutilizzo dei residui di cui all'articolo 5, nonche' ai mezzi, agli impianti e alle apparecchiature utilizzati per lo svolgimento di dette attivita', si applicano, in relazione alle caratteristiche chimico-fisiche dei residui e ai fattori di rischio che essi eventualmente presentano, le norme di sicurezza vigenti ed applicabili e le procedure di autorizzazione e di controllo ad altri fini previste dalla normativa vigente, con riferimento alle materie prime corrispondenti o a quelle presenti nel residuo, in particolare in materia di sicurezza dei trasporti, di igiene e sicurezza del lavoro, di prevenzione degli incendi e di altri rischi connessi all'esercizio delle attivita' industriali, di emissioni in atmosfera e di scarichi idrici. 2. Per i residui individuati nell'elenco di cui all'articolo 5, comma 1 e per gli ulteriori residui inseriti in detto elenco in sede di periodico aggiornamento, vengono contestualmente definiti gli specifici requisiti di sicurezza e i valori limite, anche di emissione, da rispettare nell'esercizio delle attivita' di trasporto, stoccaggio, trattamento e riutilizzo ove, per le particolari caratteristiche del residuo considerato o per il tipo di riutilizzo previsto, non risultino applicabili le norme di sicurezza e di tutela igienico-sanitaria ed ambientale gia' previste in via generale. 3. In mancanza delle norme tecniche di sicurezza di cui ai commi 1 e 2, l'impresa e' tenuta ad applicare le norme tecniche previste dalla normativa vigente per i rifiuti speciali, ovvero tossici e nocivi, per le corrispondenti attivita' previste dall'articolo 3 o in relazione alle caratteristiche del residuo. 4. Lo stoccaggio dei residui tossici e nocivi destinati al riutilizzo, anche se effettuato all'interno dello stabilimento di produzione degli stessi, non puo' comunque superare i centottanta giorni salvo motivata proroga da parte della competente regione e salve le prescrizioni tecniche imposte dalla regione per il periodo di deroga a tutela dell'ambiente e della salute.