Art. 7. Movimenti transfrontalieri 1. L'importazione e l'esportazione dei residui destinati al riutilizzo sono disciplinati dal regolamento CEE n. 259/93 del Consiglio del 1 febbraio 1993. 2. Le imprese e gli stabilimenti che provvedono allo stoccaggio o al trattamento, anche se effettuati in conto terzi, o al riutilizzo dei residui importati ai sensi del comma 1, soddisfano alle condizioni richieste dall'articolo 1, comma 3, lettera b), primo trattino, del regolamento CEE n. 259/93, qualora risultino autorizzati ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915, ovvero abbiano effettuato la comunicazione ai sensi dell'articolo 5, commi 2 e 3, in conformita' alle disposizioni del presente decreto. 3. Entro il termine previsto per l'emanazione del decreto di cui all'articolo 2, comma 4, le imprese e gli stabilimenti che utilizzano i materiali quotati con precise specifiche merceologiche in borse merci o in listini e mercuriali ufficiali istituiti presso le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura dei capoluoghi di regione, oggetto d'importazione ed individuati dalle voci del sistema doganale riportate nell'allegato II del regolamento CEE n. 259/93, presentano requisiti equivalenti agli adempimenti richiesti dall'articolo 1, comma 3, lettera b), primo trattino, del predetto regolamento CEE n. 259/93, qualora abbiano trasmesso alle regioni territorialmente competenti una dichiarazione, resa ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, che attesti la provenienza, i tipi, le quantita' e le caratteristiche merceologiche dei materiali da utilizzare, nonche' lo stabilimento nel quale i materiali stessi sono destinati ad essere utilizzati. Le imprese e gli stabilimenti predetti devono annotare sui registri IVA, o su altre scritture contabili obbligatorie, la quantita', la qualita' e l'origine dei materiali utilizzati e sono sottoposti ai controlli previsti dalla normativa vigente. 4. All'importazione dei residui di cui all'articolo 2, comma 2, individuati dalle voci del sistema doganale riportate nell'allegato II del regolamento CEE n. 259/93, si applicano, ove non sottoposta a specifica disciplina, le disposizioni del comma 3.