Art. 9. 
                    Registri di carico e scarico 
  1. I soggetti che effettuano attivita' di  produzione,  stoccaggio,
importazione, esportazione,  trattamento  e  riutilizzo  dei  residui
sottoposti al regime di cui all'articolo 5, per ciascuna tipologia di
residui devono annotare con cadenza almeno quindicinale,  secondo  le
rispettive operazioni effettuate, su  appositi  registri  numerati  e
vidimati  inizialmente  dall'ufficio  del   registro,   le   seguenti
informazioni: 
    a) la quantita' (peso o  volume,  se  necessario  correlati  alla
percentuale di umidita'); 
    b)      la       qualita'       (principali       caratteristiche
chimiche-fisiche-merceologiche, con la precisazione  se  trattasi  di
residuo tossico e nocivo); 
    c) la provenienza (identificazione dell'impianto e dell'attivita'
produttiva specifica); 
    d) la frequenza della raccolta; 
    e) il nome dell'impresa che ha effettuato il trasporto in  arrivo
e in partenza e la relativa targa del mezzo di trasporto utilizzato; 
    f) le date di carico e scarico; 
    g) il modo di trattamento e di riutilizzo. 
  2. Sono esclusi dall'obbligo della tenuta dei registri di carico  e
scarico  i  produttori  e  i  riutilizzatori  dei  residui   di   cui
all'articolo 4, comma 4. 
  3. I registri di cui al comma 1 possono essere sostituiti,  purche'
vidimati inizialmente ed integrati con gli elementi in esso previsti,
da: 
    a) registri di carico e scarico dei rifiuti di  cui  all'articolo
3, comma 5, del decreto-legge 9 settembre 1988, n.  397,  convertito,
con modificazioni, dalla legge 9 novembre 1988, n. 475; 
    b) registri IVA di acquisto e vendita; 
    c) scrittura ausiliare di magazzino di cui  all'articolo  14  del
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600,  e
successive modificazioni; 
    d)  altri  registri  la  cui  tenuta  sia  resa  obbligatoria  da
disposizioni di legge se vidimati inizialmente ed integrati ai  sensi
del comma 1. 
  4. I registri devono essere messi a disposizione dell'autorita'  di
controllo nel caso di ispezione agli insediamenti. 
  5. I registri devono essere conservati per almeno cinque anni dalla
data dell'ultima registrazione. 
  6. I  registri  di  carico  e  scarico  dei  rifiuti,  dei  residui
destinati al riutilizzo e dell'olio usato possono essere tenuti anche
dalle organizzazioni di categoria interessate o da loro  societa'  di
servizi che provvedono ad annotare i dati previsti.