(Convenzione - art. 17)
                             Articolo 17 
          RATIFICA, ACCETTAZIONE, APPROVAZIONE ED ADESIONE 
   1.  La  presente  Convenzione   e'   sottoposta   alla   ratifica,
all'accettazione o all'approvazione degli  Stati  firmatari  e  delle
Organizzazioni d'integrazione economica regionale firmatarie. 
   2. La presente Convenzione e' aperta all'adesione  degli  Stati  e
delle Organizzazioni  di  cui  all'articolo  16  a  decorrere  dal  3
settembre 1991. 
   3. Gli strumenti di ratifica, di accettazione, di  approvazione  o
di  adesione  sono   depositati   presso   il   Segretario   Generale
dell'Organizzazione  delle  Nazioni  Unite  che  svolge  funzioni  di
depositario. 
   4. Ogni organizzazione di cui all'articolo 16  che  diviene  Parte
alla presente Convenzione senza che nessuno dei suoi Stati membri  ne
sia Parte, e' soggetta  a  tutti  gli  obblighi  che  derivano  dalla
presente  Convenzione.  Se  uno  o  piu'   Stati   membri   di   tale
organizzazione  sono  Parti   alla   presente   Convenzione,   questa
Organizzazione ed i suoi Stati membri stabiliscono le loro rispettive
responsabilita'  per  quanto  riguarda  l'esecuzione  degli  obblighi
stipulati  ai  sensi  della  presente  Convenzione.  In   tal   caso,
l'organizzazione e gli Stati membri non sono abilitati ad  esercitare
contemporaneamente i diritti derivanti dalla presente Convenzione. 
   5.  Nei  loro  strumenti  di   ratifica,   di   accettazione,   di
approvazione  o  di  adesione,   le   Organizzazioni   d'integrazione
economica regionale di cui all'articolo 16 indicano la portata  delle
loro competenze per le materie trattate dalla  presente  Convenzione.
Inoltre  queste  Organizzazioni  informano  il  depositario  di  ogni
pertinente modifica della portata della loro competenza.