(Convenzione-Appendice I)
                             APPENDICE I 
                        LISTA DELLE ATTIVITA' 
   1.  Raffinerie  di  petrolio  (ad  esclusione  delle  imprese  che
fabbricano   unicamente   lubrificanti   da   petrolio   grezzo)    e
installazioni per la gassificazione e la liquefazione di  almeno  500
tonnellate di carbone o di schisto bituminoso al giorno. 
   2. Centrali termiche  e  altri  impianti  di  combustione  la  cui
produzione termica e' uguale o superiore a 300 megawatts  e  centrali
nucleari ed altri reattori nucleari (ad eccezione degli  impianti  di
ricerca per la produzione e la conversione di materie  fissili  e  di
materie fertili la cui potenza massima  non  ecceda  un  kilowatt  di
carico termico continuo.) 
   3.   Impianti   destinati    unicamente    alla    produzione    o
all'arricchimento  di  combustibili  nucleari,  al   trattamento   di
combustibili nucleari irradiati o allo stoccaggio, alla  eliminazione
ed al trattamento di rifiuti radioattivi. 
   4. Grandi impianti  per  l'elaborazione  primaria  della  ghisa  e
dell'acciaio e per le produzioni di metalli non ferrosi. 
   5. Impianti per l'estrazione di amianto e per il trattamento e  la
trasformazione di amianto e di prodotti  contenenti  amianto:  per  i
prodotti in amianto-cemento, impianti che producono piu'  di  20  000
tonnellate di prodotti finiti l'anno, per i  materiali  di  frizione,
impianti che producono oltre 50 tonnellate di prodotti finiti  l'anno
e per altre utilizzazioni dell'amianto, impianti che utilizzano oltre
200 tonnellate di amianto l'anno. 
   6. Impianti chimici integrati. 
   7, Costruzione di autostrade, di  strade  espresse*/  e  di  linee
ferroviarie per il traffico ferroviario a lunga distanza  nonche'  di
aeroporti  muniti  di  una  pista  principale  di  lunghezza  pari  o
superiore a 2.100 metri. 
 
    
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   */ Ai fini della presente Convenzione: 
   - per "autostrada" si intende una strada specialmente progettata e
costruita per la circolazione automobilistica, ed  in  cui  l'accesso
alle proprieta' confinanti non e' consentito e che: 
   a) tranne che in  determinati  punti  o  in  via  provvisoria,  e'
costituita, per  i  due  sensi  della  circolazione,  da  carreggiate
distinte separate l'una dall'altra  da  una  striscia  divisoria  non
destinata alla circolazione, o in via eccezionale, da altri mezzi; 
   b) non incrocia a livello ne'  strada,  ne'  linea  ferroviaria  o
tramviaria, ne' sentiero pedonale; 
   c) E' specificamente segnalata come autostrada. 
   - L'espressione "strada espressa (super strada)" indica una strada
riservata alla circolazione automobilistica,  accessibile  unicamente
per mezzo di svincoli  o  incroci  regolamentati  e  sulla  quale  e'
vietato in particolare sostare e stazionare sulla carreggiata. 
   8. Oleodotti e gasdotti di grande sezione. 
   9. Porti commerciali nonche' vie d'acqua interne e porti  fluviali
che consentano il passaggio di navi di oltre 1 350 tonnellate. 
   10. Impianti di eliminazione di rifiuti: incineramento trattamento
chimico o scarico di rifiuti tossici e pericolosi. 
   11. Grandi dighe e serbatoi. 
   12. Lavori di incanalamento di acque sotterranee qualora  il  vol-
ume annuo di acqua da incanalare raggiunga o  superi  10  milioni  di
metri cubi. 
   13. Impianti per la fabbricazione di carta e di pasta da carta che
producano almeno 200 tonnellate asciugate all'aria al giorno. 
   14.  Sfruttamento  minerario  su  grande   scala,   estrazione   e
trattamento in loco di minerali metallici o di carbone. 
   15 Produzione di idrocarburi in mare: 
   16  Grandi  impianti  di  stoccaggio  di   prodotti   petroliferi,
petrolchimici e chimici. 
   17. Disboscamento di grandi superfi.