(Convenzione-Appendice VI)
                            APPENDICE VI 
         ELEMENTI DI COOPERAZIONE BILATERALE E MULTILATERALE 
   1. Le Parti interessate possono  stabilire,  se  del  caso  intese
istituzionali  o  ampliare  la  portata  delle  intese  istituzionali
esistenti nell'ambito di accordi bilaterali e multilaterali  al  fine
di dare pieno effetto alla presente Convenzione. 
   Gli accordi bilaterali o  multilaterali  o  altre  intese  possono
prevedere: 
   a) ogni  criterio  addizionale  per  l'attuazione  della  presente
Convenzione, in considerazione della specifica situazione della sotto
regione interessata; 
   b) intese istituzionali,  amministrative  e  di  altra  natura  da
concludere su una base di reciprocita' e di equivalenza; 
   c) l'armonizzazione delle politiche e delle misure  di  protezione
ambientale affinche' le norme ed i metodi relativi  alla'applicazione
della valutazione dell'impatto  ambientale  siano  il  piu'  uniformi
possibili; 
   d) la elaborazione di metodi  di  determinazione,  di  misura,  di
previsione e di valutazione degli impatti  e  di  metodi  di  analisi
successiva al progetto, nonche' il miglioramento e/o l'armonizzazione
di questi metodi; 
   e) l'elaborazione di  metodi  e  di  programmi  per  la  raccolta,
l'analisi, lo stoccaggio e la divulgazione in  tempo  utile  di  dati
raffrontabili sulla qualita' ambientale al fine di fornire dati sulla
valutazione dell'impatto ambientale, e/o il miglioramento  di  questi
metodi e programmi; 
   f) la fissazione  di  soglie  e  di  criteri  piu'  specifici  per
definire l'importanza degli impatti transfrontalieri in funzione  del
sito, della natura  o  dell'ampiezza  delle  attivita'  previste  che
devono essere oggetto di una valutazione dell'impatto  ambientale  in
conformita' con le norme della presente Convenzione e  la  fissazione
di carichi critici di inquinamento transfrontaliero, 
   g) la realizzazione in  comune  se  del  caso,  della  valutazione
dell'impatto  ambientale,  l'elaborazione  di  programmi  comuni   di
monitoraggio la taratura comparata dei dispositivi di monitoraggio  e
l'armonizzazione dei metodi in vista di assicurare la  compatibilita'
dei dati e delle informazioni ottenute.