APPENDICE VI ELEMENTI DI COOPERAZIONE BILATERALE E MULTILATERALE 1. Le Parti interessate possono stabilire, se del caso intese istituzionali o ampliare la portata delle intese istituzionali esistenti nell'ambito di accordi bilaterali e multilaterali al fine di dare pieno effetto alla presente Convenzione. Gli accordi bilaterali o multilaterali o altre intese possono prevedere: a) ogni criterio addizionale per l'attuazione della presente Convenzione, in considerazione della specifica situazione della sotto regione interessata; b) intese istituzionali, amministrative e di altra natura da concludere su una base di reciprocita' e di equivalenza; c) l'armonizzazione delle politiche e delle misure di protezione ambientale affinche' le norme ed i metodi relativi alla'applicazione della valutazione dell'impatto ambientale siano il piu' uniformi possibili; d) la elaborazione di metodi di determinazione, di misura, di previsione e di valutazione degli impatti e di metodi di analisi successiva al progetto, nonche' il miglioramento e/o l'armonizzazione di questi metodi; e) l'elaborazione di metodi e di programmi per la raccolta, l'analisi, lo stoccaggio e la divulgazione in tempo utile di dati raffrontabili sulla qualita' ambientale al fine di fornire dati sulla valutazione dell'impatto ambientale, e/o il miglioramento di questi metodi e programmi; f) la fissazione di soglie e di criteri piu' specifici per definire l'importanza degli impatti transfrontalieri in funzione del sito, della natura o dell'ampiezza delle attivita' previste che devono essere oggetto di una valutazione dell'impatto ambientale in conformita' con le norme della presente Convenzione e la fissazione di carichi critici di inquinamento transfrontaliero, g) la realizzazione in comune se del caso, della valutazione dell'impatto ambientale, l'elaborazione di programmi comuni di monitoraggio la taratura comparata dei dispositivi di monitoraggio e l'armonizzazione dei metodi in vista di assicurare la compatibilita' dei dati e delle informazioni ottenute.