(Convenzione - art. 3)
                             Articolo 3 
                              NOTIFICA 
   1. Se  un'attivita'  prevista  iscritta  sulla  lista  che  figura
all'Appendice I e' suscettibile di avere un impatto  transfrontaliero
pregiudizievole importante, la Parte di origine in vista di procedere
a consultazioni sufficienti ed efficaci come  previsto  dall'Articolo
5, ne da' notifica ad ogni Parte che potrebbe  a  suo  avviso  essere
colpita, non appena possibile ed al piu' tardi quando detta Parte da'
avviso pubblico di tale attivita'. 
   2. La notifica contiene in particolare: 
   a) informazioni sull'attivita' prevista compresa ogni informazione
disponibile su un suo eventuale impatto transfrontaliero; 
   b) informazioni sulla natura della  decisione  che  potra'  essere
adottata; 
   c) l'indicazione di una scadenza ragionevole per la  comunicazione
di una risposta ai sensi del paragrafo 3 del  presente  Articolo,  in
considerazione della natura dell'attivita' proposta.  Possono  essere
incluse le informazioni di cui al paragrafo 5 del presente Articolo. 
   3. La Parte colpita risponde  alla  Parte  d'origine  nel  termine
specificato nella notifica per accusare ricezione di  quest'ultima  e
indica se essa intende  partecipare  alla  procedura  di  valutazione
dell'impatto ambientale. 
   4. Se la  Parte  colpita  fa  sapere  che  non  ha  intenzione  di
partecipare alla procedura di  valutazione  dell'impatto  ambientale,
oppure se non risponde entro il termine specificato  nella  notifica,
le norme dei paragrafi 5, 6, 7 e 8 del  presente  Articolo  e  quelle
degli Articoli da 4 a 7  non  si  applicano.  In  tal  caso,  non  e'
pregiudicato il diritto della Parte di origine di determinare se essa
deve procedere ad una valutazione  dell'impatto  ambientale  in  base
alla sua normativa ed alla sua prassi nazionale. 
   5. Nel ricevere la risposta della Parte colpita che indica il  suo
intento di partecipare alla  procedura  di  valutazione  dell'impatto
ambientale, la Parte d'origine comunica alla Parte  colpita,  qualora
essa non lo abbia ancora fatto: 
   a) informazioni pertinenti relative alla procedura di  valutazione
dell'impatto ambientale con uno scadenzario per la  comunicazione  di
osservazioni; 
   b) informazioni pertinenti sull'attivita' prevista e  sull'impatto
transfrontaliero pregiudizievole importante che potrebbe avere. 
   6. La Parte colpita comunica alla Parte di origine, a richiesta di
quest'ultima,  ogni  informazione  che  puo'  ragionevolmente  essere
ottenuta, concernente l'ambiente soggetto alla  sua  giurisdizione  e
suscettibile di essere colpito,  qualora  queste  informazioni  siano
necessarie per costituire il fascicolo  di  valutazione  dell'impatto
ambientale.  Le  informazioni  sono  comunicate  rapidamente  e,   se
opportuno, tramite un organo comune qualora esista. 
   7. Se una Parte ritiene che un'attivita' proposta figurante  nella
lista contenuta all'Appendice I avrebbe su detta  Parte  una  impatto
transfrontaliero pregiudizievole importante  e  qualora  non  ne  sia
stata data notifica in attuazione delle disposizioni del paragrafo  1
del presente Articolo, le Parti interessate  scambiano,  a  richiesta
della Parte colpita, informazioni sufficienti al fine di iniziare  un
dibattito  sul  fatto  di  sapere  se  un  impatto   transfrontaliero
pregiudizievole importante e' probabile. Se dette Parti sono concordi
nel  riconoscere  che  un  impatto  transfrontaliero  pregiudizievole
importante e' probabile, si applicano le disposizioni della  presente
Convenzione. Se queste Parti non possono raggiungere un  accordo  sul
fatto  di  sapere  se  un  impatto  transfrontaliero  pregiudizievole
importante e' probabile, esse possono, l'una o l'altra, sottoporre la
questione ad  una  Commissione  d'inchiesta  in  conformita'  con  le
disposizioni dell'Appendice IV  affinche'  quest'ultima  pronunci  un
parere   sulla   eventualita'   di   un   impatto    trasnfrontaliero
pregiudizievole importante, a meno che non decidano di comune accordo
di fare appello ad un altro metodo per risolvere la questione. 
   8. Le Parti interessate vigilano affinche'  la  popolazione  della
Parte  colpita,  nelle  zone  suscettibili  di  essere  colpite,  sia
informata  dell'attivita'  proposta  ed  abbia  la  possibilita'   di
fornulare  osservazioni  o  obiezioni  in  proposito  e  che   queste
osservazioni o obiezioni  siano  trasmesse  all'Autorita'  competente
della Parte d'origine, sia direttamente sia, se del caso, tramite  la
Parte d'origine.