(Accordo - art. 12)
                             Articolo 12 
                       Decisioni del Consiglio 
1. Il Consiglio adotta tutte le sue decisioni e formula tutte le  sue
raccomandazioni con un voto a maggioranza semplice ripartita, a  meno
che il presente accordo non preveda un voto speciale. 
2. Non e' tenuto conto, nel  computo  dei  voti  necessari  per  ogni
decisione o raccomandazione del Consiglio, dei voti dei Membri che si
astengono. 
3. La  seguente  procedura  si  applica  ad  ogni  decisione  che  il
Consiglio, ai sensi del presente Accordo adotta mediante una speciale
votazione: 
      a) se la proposta non ottiene la maggioranza richiesta a causa 
         del voto negativo di uno, due o tre membri esportatori o  di
         uno, due o tre membri importatori, essa e' rimessa  ai  voti
         entro 48 ore, se il Consiglio cosi' decide  con  un  voto  a
         maggiornaza ripartita semplice; 
      b) se, in questo secondo scrutinio, la proposta non ottiene 
         ancora la maggioranza richiesta a causa del voto negativo di
         uno o di due Membri esportatori o di uno  o  di  due  Membri
         importatori essa e' rimessa ai  voti  entro  24  ore  se  il
         Consiglio cosi' decide con un voto a  maggioranza  ripartita
         semplice; 
      c) se, in questo terzo scrutinio, la proposta non ha ancora 
         ottenuto la maggioranza richiesta a causa del voto  negativo
         espresso  da  un  Membro  esportatore   o   da   un   Membro
         importatore, essa e' considerata adottata; 
      d) se il consiglio non rimette ai voti una proposta, la 
         proposta e' considerata respinta. 
4. I Membri si impegnano a considerarsi come vincolati  da  tutte  le
decisioni che il Consiglio adotta in applicazione delle  disposizioni
del presente Accordo.