(Accordo - art. 13)
                             Articolo 13 
                Cooperazione con altre organizzazioni 
1. Il  Consiglio  adotta  ogni  adeguata  disposizione  in  vista  di
procedere a consultazioni o a cooperare  con  l'Organizzazione  delle
Nazioni Unite e dei suoi organi, in particolare la  Conferenza  delle
Nazioni Unite per il commercio e lo sviluppo, e con  l'Organizzazione
delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura, e  le  altre
istituzioni specializzate delle Nazioni Unite e organizzazioni inter-
intergovernative appropriate. 
2. Il Consiglio, in considerazione del  particolare  ruolo  assegnato
alla Conferenza delle Nazioni Unite per il commercio  e  lo  sviluppo
nel commercio internazionale dei prodotti di  base,  tiene  informata
l'Organizzazione, come opportuno, riguardo alle sue attivita'  ed  ai
suoi programmi di lavoro. 
3. Il Consiglio puo' inoltre adottare ogni adeguata disposizione  per
mantenere contatti effettivi con le organizzazioni internazionali  di
produttori, di negozianti e di lavoranti di cacao. 
4. Il Consiglio si adopera per far partecipare ai suoi  lavori  sulla
politica  di  produzione  e  di  consumo  di  cacao  le   istituzioni
finanziarie internazionali  e  le  altre  Parti  che  si  interessano
all'economia mondiale del cacao.