(Accordo - art. 16)
                             Articolo 16 
                   Elezione del Comitato esecutivo 
1.  I  Membri  esportatori  ed  i  Membri  importatori  del  Comitato
esecutivo  sono  eletti  al  Consiglio  rispettivamente  dai   Membri
esportatori  e  dai  Membri  importatori.  L'elezione   in   ciascuna
categoria ha luogo secondo le disposizioni dei paragrafi 2  e  3  del
presente articolo. 
2. Ciascun Membro assegna ad un solo candidato tutti i  voti  di  cui
dispone in virtu' dell'articolo 10. Un Membro puo'  assegnare  ad  un
altro candidato i voti che e' autorizzato ad utilizzare ai sensi  del
paragrafo 2 dell'articolo 11. 
3. Sono eletti i candidati che ottengono il maggior numero di voti.