(Accordo - art. 2)
                             Articolo 2 
                             Definizioni 
                    Ai fini del presente Accordo: 
1. Il termine "cacao" indica il cacao in fave ed i prodotti  derivati
dal caco; 
2. L'espressione "prodotti derivati  dal  cacao"  indica  i  prodotti
fabbricati esclusivamente con il cacao in fave come pasta/liquore  di
cacao, burro di cacao, polvere di cacao senza l'aggiunta di zucchero,
pasta senza burro e mandorle scorticate nonche' ogni  altro  prodotto
contenente cacao che il Consiglio potra' se del caso designare; 
3. L'espressione "anno del cacao" indica il periodo  di  dodici  mesi
che va dal 1 ottobre al 30 settembre compreso; 
4.  L'espressione  "Parte  contraente"  indica  un  governo   o   una
organizzazione  intergovernativa  di  cui  all'articolo  4   che   ha
accettato  di  essere  vincolata  dal  presente  Accordo   a   titolo
provvisorio o definitivo; 
5. Il termine "Consiglio"  indica  il  Consiglio  internazionale  del
cacao di cui all'articolo 6; 
6.   L'espressione   "prezzo    quotidiano"    indica    l'indicatore
rappresentativo del prezzo internazionale  del  cacao  utilizzato  ai
fini  del  presente  Accordo  e  calcolato  secondo  le  disposizioni
dell'articolo 35; 
7.  L'espressione  "entrata  in   vigore"   indica,   salvo   diversa
precisazione, la data alla quale il presente Accordo entra in vigore,
a titolo sia provvisorio, sia definitivo; 
8. L'espressione "paese esportatore" o  "Membro  esportatore"  indica
rispettivamente un paese o un Membro le  cui  esportazioni  di  cacao
convertite  nell'equivalente   di   cacao   in   fave   superano   le
importazioni.  Tuttavia  un  paese  le  cui  importazioni  di   cacao
convertite nell'equivalente di cacao in fave superano le esportazioni
ma la cui produzione supera  le  importazioni  puo'  se  lo  desidera
essere Membro esportatore; 
9. L'espressione "esportazione di cacao" indica tutto  il  cacao  che
lascia il territorio doganale  di  qualunque  paese  e  l'espressione
"importazioni  di  cacao"  indica  tutto  il  cacao  che  entra   nel
territorio doganale di qualunque paese, rimanendo inteso che ai  fini
di queste definizioni il territorio doganale, nel caso di  un  Membro
che comprende piu'  di  un  territorio  doganale  si  considera  come
comprensivo dell'insieme dei territori doganali di questo Membro; 
10. L'espressione "cacao fine  (fine  o  flavour)"  indica  il  cacao
prodotto nei paesi elencati come produttori di cacao fine  ("fine"  o
"flavour") nelle proporzioni specificate  dal  Consiglio  secondo  le
disposizioni dell'articolo 43; 
11. L'espressione "paese importatore" o "membro  importatore"  indica
rispettivamente un paese o un membro le  cui  importazioni  di  cacao
convertite  nell'equivalente  del   cacao   in   fave   superano   le
esportazioni; 
12. Il termine  "Membro"  indica  una  Parte  contraente  secondo  la
definizione fornita sopra; 
13.   Il   termine   "Organizzazione"   significa    l'Organizzazione
internazionale del cacao di cui all'articolo 5; 
14. L'espressione "paese produttore"  indica  un  paese  che  produce
cacao in quantitativi importanti dal punto di vista commerciale; 
15. L'espressione "piano di gestione della produzione" indica il  pi-
ano previsto all'articolo 28 come mezzo per equilibrare la produzione
mondiale ed il consumo globale a medio ed a lungo termine; 
16. L'espressione "programma di  gestione  della  produzione"  indica
tutte le misure ed attivita' intraprese da un membro esportatore  per
conseguire gli obiettivi  del  piano  di  gestione  della  produzione
menzionato all'articolo 29; 
17.  L'espressione  "maggioranza  ripartita  semplice"  significa  la
maggioranza dei voti espressi dai Membri esportatori e la maggioranza
dei voti espressi dai Membri importatori, computati separatamente; 
18. L'espressione "diritti  di  tiraggio  speciali  (DTS)"  indica  i
diritti di tiraggio speciali del Fondo monetario internazionale; 
19. L'espressione  "voto  speciale"  indica  i  due  terzi  dei  voti
espressi dai membri esportatori ed i due terzi dei voti espressi  dai
membri importatori computati separatamente a  condizione  che  almeno
cinque membri esportatori ed una maggioranza dei  membri  importatori
siano presenti. 
20. Il termine "tonnellata" indica una  massa  di  1000  chilogrammi,
ossia 2 204,6 libre avoirdupois, ed il termine libra indica la libbra
avoirdupois ossia 453,597 grammi.