Articolo 2 Definizioni Ai fini del presente Accordo: 1. Il termine "cacao" indica il cacao in fave ed i prodotti derivati dal caco; 2. L'espressione "prodotti derivati dal cacao" indica i prodotti fabbricati esclusivamente con il cacao in fave come pasta/liquore di cacao, burro di cacao, polvere di cacao senza l'aggiunta di zucchero, pasta senza burro e mandorle scorticate nonche' ogni altro prodotto contenente cacao che il Consiglio potra' se del caso designare; 3. L'espressione "anno del cacao" indica il periodo di dodici mesi che va dal 1 ottobre al 30 settembre compreso; 4. L'espressione "Parte contraente" indica un governo o una organizzazione intergovernativa di cui all'articolo 4 che ha accettato di essere vincolata dal presente Accordo a titolo provvisorio o definitivo; 5. Il termine "Consiglio" indica il Consiglio internazionale del cacao di cui all'articolo 6; 6. L'espressione "prezzo quotidiano" indica l'indicatore rappresentativo del prezzo internazionale del cacao utilizzato ai fini del presente Accordo e calcolato secondo le disposizioni dell'articolo 35; 7. L'espressione "entrata in vigore" indica, salvo diversa precisazione, la data alla quale il presente Accordo entra in vigore, a titolo sia provvisorio, sia definitivo; 8. L'espressione "paese esportatore" o "Membro esportatore" indica rispettivamente un paese o un Membro le cui esportazioni di cacao convertite nell'equivalente di cacao in fave superano le importazioni. Tuttavia un paese le cui importazioni di cacao convertite nell'equivalente di cacao in fave superano le esportazioni ma la cui produzione supera le importazioni puo' se lo desidera essere Membro esportatore; 9. L'espressione "esportazione di cacao" indica tutto il cacao che lascia il territorio doganale di qualunque paese e l'espressione "importazioni di cacao" indica tutto il cacao che entra nel territorio doganale di qualunque paese, rimanendo inteso che ai fini di queste definizioni il territorio doganale, nel caso di un Membro che comprende piu' di un territorio doganale si considera come comprensivo dell'insieme dei territori doganali di questo Membro; 10. L'espressione "cacao fine (fine o flavour)" indica il cacao prodotto nei paesi elencati come produttori di cacao fine ("fine" o "flavour") nelle proporzioni specificate dal Consiglio secondo le disposizioni dell'articolo 43; 11. L'espressione "paese importatore" o "membro importatore" indica rispettivamente un paese o un membro le cui importazioni di cacao convertite nell'equivalente del cacao in fave superano le esportazioni; 12. Il termine "Membro" indica una Parte contraente secondo la definizione fornita sopra; 13. Il termine "Organizzazione" significa l'Organizzazione internazionale del cacao di cui all'articolo 5; 14. L'espressione "paese produttore" indica un paese che produce cacao in quantitativi importanti dal punto di vista commerciale; 15. L'espressione "piano di gestione della produzione" indica il pi- ano previsto all'articolo 28 come mezzo per equilibrare la produzione mondiale ed il consumo globale a medio ed a lungo termine; 16. L'espressione "programma di gestione della produzione" indica tutte le misure ed attivita' intraprese da un membro esportatore per conseguire gli obiettivi del piano di gestione della produzione menzionato all'articolo 29; 17. L'espressione "maggioranza ripartita semplice" significa la maggioranza dei voti espressi dai Membri esportatori e la maggioranza dei voti espressi dai Membri importatori, computati separatamente; 18. L'espressione "diritti di tiraggio speciali (DTS)" indica i diritti di tiraggio speciali del Fondo monetario internazionale; 19. L'espressione "voto speciale" indica i due terzi dei voti espressi dai membri esportatori ed i due terzi dei voti espressi dai membri importatori computati separatamente a condizione che almeno cinque membri esportatori ed una maggioranza dei membri importatori siano presenti. 20. Il termine "tonnellata" indica una massa di 1000 chilogrammi, ossia 2 204,6 libre avoirdupois, ed il termine libra indica la libbra avoirdupois ossia 453,597 grammi.