(Accordo - art. 25)
                             Articolo 25 
        Versamento dei contributi sul bilancio amministrativo 
1. I contributi al  bilancio  preventivo  amministrativo  di  ciascun
esercizio   finanziario   sono   pagabili   in   monete   liberamente
convertibili, non sono soggetti a restrizioni in materia di cambio  e
sono esigibili fin dal primo giorno dell'esercizio. I contributi  dei
Membri  per  l'esercizio  nel  corso  del  quale   divengono   Membri
dell'Organizzazione sono esigibili alla data in cui divengono Membri. 
2. I contributi al bilancio  preventivo  amministrativo  adottato  ai
sensi del paragrafo 4 dell'articolo 24 sono esigibili  nei  tre  mesi
successivi alla data in cui sono stati stabiliti. 
3. Se, alla fine dei primi cinque mesi dell'esercizio o, nel caso  di
un nuovo Membro tre mesi dopo che il  Consiglio  ha  fissato  la  sua
quota, un Membro non ha versato integralmente il  suo  contributo  al
bilancio preventivo amministrativo, il Direttore esecutivo  chiede  a
tale Membro di provvedere al relativo pagamento il  prima  possibile.
Se, allo scadere di un termine di due mesi a decorrere dalla data del
sollecito del Direttore esecutivo, il  Membro  in  questione  non  ha
ancora versato il suo contributo, i suoi diritti di voto al Consiglio
ed al Comitato esecutivo saranno sospesi fino al versamento integrale
del contributo. 
4. Un Membro i cui diritti sono stati  sospesi  in  applicazione  del
paragrafo 3 del presente articolo non puo'  esser  privato  di  alcun
altro dei suoi diritti ne' dispensato da alcun  obbligo  imposto  dal
presente Accordo, a meno che il Consiglio con un  voto  speciale  non
decida diversamente. Questo Membro conserva l'obbligo di  versare  il
suo contributo e di far fronte a tutti gli altri obblighi  finanziari
derivanti dal presente Accordo. 
5. Il Consiglio puo' esaminare la questione della  partecipazione  di
ogni  Membro  ritardatario  di  due  anni  nel  pagamento  dei   suoi
contributi e decidere con un  voto  speciale  che  detto  Membro  non
godra' piu' dei diritti conferitigli per via della  sua  qualita'  di
Membro e/o che di  esso  non  sara'  piu'  tenuto  conto  a  fini  di
bilancio. Il Membro in questione rimane tenuto a  saldare  tutti  gli
altri obblighi finanziari che gli incombono  ai  sensi  del  presente
Accordo. Se paga i suoi  arretrati,  il  Membro  ricupera  i  diritti
conferitigli dalla sua qualita' di Membro. Ogni versamento effettuato
da un Membro avente degli arretrati sara' innanzitutto  destinato  al
pagamento di questi arretrati, piuttosto che al saldo dei  contributi
per l'esercizio in corso.