(Accordo - art. 34)
                             Articolo 34 
               Operazioni commerciali con non-membri. 
   1. I Membri esportatori s'impegnano a non  vendere  cacao  a  non-
membri a condizioni commerciali piu' favorevoli di  quelle  che  sono
disposti ad offrire nello stesso momento a Membri importatori, 
secondo le normali prassi commerciali 
   2. I Membri importatori s'impegnano a non acquistare cacao a  non-
membri a condizioni commerciali piu' favorevoli di  quelle  che  sono
disposti ad accettare nello stesso  momento  da  Membri  esportatori,
secondo le normali prassi commerciali. 
   3. Il Consiglio rivede periodicamente l'applicazione dei paragrafi
1 e 2 del presente articolo e puo' chiedere ai Membri  di  comunicare
informazioni appropriate secondo l'articolo 38. 
   4. Ogni Membro che ha motivo di credere che un altro Membro  abbia
mancato all'obbligo enunciato al paragrafo 1 o  al  paragrafo  2  del
presente articolo puo' informarne il Direttore esecutivo  e  chiedere
consultazioni  in   applicazione   dell'articolo   46,   oppure   far
riferimento al Consiglio in applicazione dell'articolo 48.