(Accordo - art. 42)
                             Articolo 42 
             Cooperazione in seno all'economia del cacao 
   1. Il Consiglio incoraggia i Membri ad  avvalersi  del  parere  di
esperti in questioni relative al cacao. 
   2. Nell'esecuzione degli obblighi che il presente  Accordo  impone
loro, i Membri svolgono le loro attivita' in  modo  da  rispettare  i
circuiti commerciali stabiliti  e  tengono  debitamente  conto  degli
interessi legittimi di tutti i settori dell'economia del cacao. 
   3.  I  Membri  non  intervengono  nell'arbitrato  di  controversie
commerciali tra acquirenti e venditori di cacao, nel caso in cui  dei
contratti  non  possano  essere  eseguiti  a  causa  di   regolamenti
stabiliti ai fini  dell'applicazione  del  presente  Accordo,  e  non
frappongono ostacoli alla conclusione delle procedure  arbitrali.  In
questi casi, il fatto che i Membri abbiano l'obbligo  di  conformarsi
alle  disposizioni  del  presente  Accordo  non   puo'   giustificare
l'inadempienza di un contratto o  essere  utilizzato  come  mezzo  di
difesa.