(Accordo - art. XIII)
                            ARTICOLO XIII 
                  RAPPRESENTANTI DI STATI E MEMBRI 
                DEL CONSIGLIO DIRETTIVO DELL'ISTITUTO 
Sezione 17 
   I  rappresentanti  degli  Stati  firmatari  dell'Accordo  per   la
creazione dell'Istituto Internazionale di Diritto per lo Sviluppo ("I
Rappresentanti") e i membri del Consiglio Direttivo dell'Istituto ("I
Membri  del  Consiglio"),  nell'espletamento  delle  loro   funzioni,
godranno dei seguenti privilegi ed immunita': 
   (a) inviolabilita' personale, compresa l'immunita' dall'arresto  o
dal fermo; 
   (b) immunita' giurisdizionale di qualsiasi genere, ad eccezione di
quanto previsto alla lettera (c), per parole dette o  scritte  e  per
tutti gli atti da essi compiuti nell'esercizio  delle  loro  funzioni
ufficiali, essendo inteso che tale immunita'  sara'  mantenuta  anche
dopo che gli  interessati  abbiano  cessato  di  esercitare  le  loro
funzioni; 
   (c)  l'immunita'  giurisdizionale  non   verra'   applicata   alle
giurisdizioni civili e amministrative della  repubblica  Italiana  in
relazione ad una azione promossa per danni derivanti da un  incidente
causato ad  un  automezzo,  natante,  o  aereo  utilizzato  da  o  di
proprieta' delle persone interessate, nonche' ai casi  di  infrazioni
alla  disciplina  sulla  circolazione  stradale   riguardante   detti
automezzi; 
   (d) inviolabilita' di tutte le carte e documenti; 
   (e) esenzione dalle restrizioni  relative  all'immigrazione  degli
stranieri e dagli obblighi di servizio nazionale; 
   (f) le stesse facilitazioni in materia di restrizioni valutarie  o
di cambio accordate a rappresentanti di Governi stranieri in missione
ufficiale temporanea; 
   (g) le stesse immunita' e facilitazioni per i bagagli personali  e
ufficiali accordate  a  membri  di  missioni  diplomatiche  di  rango
equivalente, nel rispetto delle misure di  sicurezza  che  uno  Stato
puo' applicare secondo il diritto internazionale; 
   (h) esenzione, nella misura del possibile, da tutti i tributi e le
imposte personali, o reali,  nazionali  o  regionali  o  comunali  ad
eccezione di quelle specificate dall'articolo 34 della Convenzione di
Vienna sulle relazioni diplomatiche del 18 aprile 1961. 
Sezione 18 
   I Rappresentanti o Membri del Consiglio indicati nella Sezione 17,
aventi cittadinanza italiana o residenza permanente nella  Repubblica
Italiana godranno soltanto dei privilegi e delle  immunita'  previste
in materia di immunita' giurisdizionale e di inviolabilita'  per  gli
atti ufficiali da essi compiuti nell'esercizio delle loro funzioni. 
Sezione 19 
   I coniugi dei Rappresentanti o dei Membri del  Consiglio  indicati
nella Sezione 17 che li accompagnano e che non hanno la  cittadinanza
Italiana  o  la  residenza  permanente  nella  Repubblica   Italiana,
godranno dei privilegi e delle immunita' indicate  alla  lettera  (e)
della Sezione 17.