(Accordo - art. VII)
                            ARTICOLO VII 
                       PERSONALITA' GIURIDICA 
Sezione 10 
   Il  Governo  riconosce  che  l'Istituto  e'   una   organizzazione
intergovernativa,  con  personalita'   giuridica   internazionale   e
capacita'  di  porre  in  essere   gli   atti   giuridici   necessari
all'adempimento delle sue funzioni istituzionali e,  in  particolare,
di stipulare contratti, di acquistare beni immobili  e  mobili  e  di
disporne, e di stare in giudizio nei casi in cui il  Direttore  abbia
rinunciato all'immunita' dalla giurisdizione.