Art. 3.
  1.  L'utenza  del  servizio  e'  concessa,  valutati in ogni caso i
motivi di interesse pubblico e tenuto conto  delle  disponibilita  di
collegamenti  al  momento  della  concessione, nel seguente ordine di
preferenza per categoria:
    a) categoria A: aziende di Stato aventi autonomia di  bilancio  e
di   gestione;   amministrazioni  regionali,  provinciali,  comunali;
universita' ed istituti pubblici di istruzione e di ricerca; societa'
a  prevalente  partecipazione  statale;  societa'  concessionarie  di
pubblici servizi;
    b)  categoria  B:  persone  fisiche e giuridiche, associazioni ed
enti non compresi nella categoria A.