Art. 4.
  1.  Oltre  alle  cause  di  cessazione  dell'utenza  previste nella
convenzione stipulata  con  l'utente,  il  direttore  generale  della
M.C.T.C.  puo'  revocare,  sospendere  o  limitare la concessione per
motivate ragioni di interesse pubblico o in caso di gravi  violazioni
degli  obblighi  assunti  dall'utente.  La revoca o la limitazione e'
comunicata attraverso lettera raccomandata con avviso di ricevimento,
con tassa a carico del destinatario ed ha effetto dal  decimo  giorno
successivo al suo ricevimento.