Art. 5.
  1.  La convenzione decorre dal giorno in cui viene stipulata, salvo
quanto previsto dal comma 5  dell'art.  10  circa  l'attivazione  del
collegamento, e scade il 31 dicembre successivo.
  2.  In  mancanza  di disdetta da parte del direttore generale della
M.C.T.C. o da parte dell'utente, da darsi non meno di tre mesi  prima
della scadenza, la convenzione si intendera' tacitamente rinnovata.
  3.  Le  spese  della  convenzione  sono  ad  esclusivo  carico  del
richiedente.