Art. 5. 1. La convenzione decorre dal giorno in cui viene stipulata, salvo quanto previsto dal comma 5 dell'art. 10 circa l'attivazione del collegamento, e scade il 31 dicembre successivo. 2. In mancanza di disdetta da parte del direttore generale della M.C.T.C. o da parte dell'utente, da darsi non meno di tre mesi prima della scadenza, la convenzione si intendera' tacitamente rinnovata. 3. Le spese della convenzione sono ad esclusivo carico del richiedente.