Art. 8.
  1.  Gli organi costituzionali, giurisdizionali e le amministrazioni
centrali e periferiche dello Stato, nonche' gli utenti  di  cui  alla
categoria  A  dell'art.  3  che  svolgono compiti di polizia, possono
accedere alle informazioni contenute  nella  banca  dati  del  centro
limitatanente a quelle connesse con lo svolgimento dei propri compiti
d'istituto.
  2.  Gli utenti di cui alla categoria A dell'art. 3 non compresi nel
comma 1 e quelli di  cui  alla  categoria  B  del  medesimo  articolo
possono   accedere   esclusivamente  alle  aggregazioni  numeriche  e
statistiche estraibili dalla banca dati,  nonche'  alle  informazioni
contenute    nelle    sezioni   "omologazioni",   "immatricolazioni",
"trasporto merci" ed "incidenti" dell'archivio nazionale dei veicoli,
limitatamente a quelle che saranno rese disponibili  dalla  Direzione
generale   della   M.C.T.C.  all'atto  della  stipula  delle  singole
convenzioni nel  rispetto  della  riservatezza  dei  dati  personali.
Queste ultime dovranno contenere l'elenco delle informazioni a cui il
singolo utente potra' accedere.
  3.  Le  informazioni  saranno  fornite  limitatamente  agli  schemi
meccanografici in  uso  presso  il  centro  elaborazione  dati  della
M.C.T.C.
  4. La possibilita di fornire informazioni con stati di aggregazione
diversi  da  quelli  disponibili sara' valutata di volta in volta dal
direttore generale della M.C.T.C.
  5. In ogni caso il costo delle  procedure  necessarie,  di  cui  il
Ministero  dei  trasporti  e  della  navigazione - Direzione generale
della M.C.T.C., acquisisce la piena ed  esclusiva  proprieta',  sara'
integralmente a carico dell'utente.