Art. 9. 1. E' consentito utilizzare le informazioni soltanto per uso proprio. 2. E' vietato distribuire a terzi, anche gratuitamente, le informazioni ottenute o comunque compiere alcun atto di commercio di esse. 3. E' fatto altresi' divieto di riprodurre la banca dati, anche parzialmente, su schede, nastri o altri supporti adatti alla elaborazione elettronica. 4. La riproduzione in testi e riviste di documenti desunti dagli archivi elettronici e' consentita solo su espressa autorizzazione della Direzione generale della M.C.T.C. e deve contenere l'indicazione della provenienza dal centro elaborazione dati della M.C.T.C., nonche' gli estremi dell'atto autorizzativo. 5. La violazione dei divieti di cui ai commi precedenti comporta la revoca della concessione.