Art. 11. Capitolati per gli Organismi e richieste di parere all'Autorita' su forniture segrete o riservate 1. Per gli Organismi, sono predisposti, a norma dell'art. 12 del decreto legislativo, capitolati speciali rispetto a quelli previsti per le altre amministrazioni. Tali capitolati sono approvati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro del tesoro, su proposta dell'Autorita', sentita l'ANS. I capitolati devono rispettare le peculiarita' ordinative funzionali e operative degli Organismi. 2. Per i contratti di cui all'art. 4, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 24 luglio 1992, n. 358, gli Organismi comunicano all'Autorita', tramite il CESIS, le linee essenziali dei progetti e le informazioni che consentano comunque di esprimere il parere di cui all'art. 8 del decreto legislativo.
Note all'art. 11: - Il testo dell'art. 12 del citato D.Lgs. n. 39/1993 e' il seguente: "Art. 12. - 1. Le clausole generali dei contratti che le singole amministrazioni stipulano in materia di sistemi informativi automatizzati sono contenute in capitolati approvati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro del tesoro, su proposta dell'Autorita'. 2. I capitolati prevedono in ogni caso: a) le modalita' di scelta del contraente, secondo le disposizioni della normativa comunitaria; b) i criteri per la vigilanza in corso d'opera, per i collaudi parziali e per il collaudo definitivo; c) i criteri di individuazione delle singole componenti di costo e del costo complessivo; d) le penali per i ritardi, per la scarsa qualita' dei risultati, per il mancato raggiungimento degli obiettivi, nonche' i poteri amministrativi di decadenza, risoluzione, sostituzione; e) le modalita' per la consegna o l'acquisizione dei beni e servizi forniti; f) i criteri e le modalita' di eventuali anticipazioni; g) i requisiti di idoneita' del personale impiegato dal soggetto contraente; h) le ipotesi e i limiti dell'affidamento da parte dell'aggiudicatario a terzi dell'esecuzione di prestazioni contrattuali; i) il rilievo degli studi di fattibilita' ai fini dell'aggiudicazione dei contratti di progettazione, realizzazione, manutenzione, gestione e conduzione operativa; l) la dichiarazione che i titolari dei programmi applicativi sviluppati nell'ambito dei contratti di fornitura siano le amministrazioni. 3. In sede di prima applicazione del presente decreto, le amministrazioni possono richiedere la revisione dei contratti in corso di esecuzione o di singole clausole, per adeguarli alle finalita' e ai principi del presente decreto sulla base di indirizzi e criteri definiti dall'Autorita'". - Il testo dell'art. 4, comma 1, lettera c), del testo unico delle disposizioni in materia di appalti pubblici di forniture, in attuazione delle direttive 77/62/CEE, 80/767/CEE e 88/295/CEE, approvato con D.Lgs. n. 358/1992, e' il seguente: "1. La disciplina del presente testo unico non si applica: a)-b) (omissis); c) alle forniture dichiarate segrete o la cui esecuzione richiede misure speciali di sicurezza, conformemente alle disposizioni legislative, regolamentari o amministrative vigenti o quando lo esiga la protezione degli interessi essenziali della sicurezza dello Stato". - Per il testo dell'art. 8 del citato D.Lgs. n. 39/1993 si veda in nota all'art. 8.