Art. 11.
         Capitolati per gli Organismi e richieste di parere
           all'Autorita' su forniture segrete o riservate
  1.  Per  gli  Organismi, sono predisposti, a norma dell'art. 12 del
decreto legislativo, capitolati speciali rispetto a  quelli  previsti
per  le  altre  amministrazioni.  Tali  capitolati sono approvati con
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il
Ministro del tesoro, su proposta  dell'Autorita',  sentita  l'ANS.  I
capitolati  devono rispettare le peculiarita' ordinative funzionali e
operative degli Organismi.
  2. Per i contratti di cui all'art. 4,  comma  1,  lettera  c),  del
decreto  legislativo 24 luglio 1992, n. 358, gli Organismi comunicano
all'Autorita', tramite il CESIS, le linee essenziali dei  progetti  e
le informazioni che consentano comunque di esprimere il parere di cui
all'art. 8 del decreto legislativo.
 
          Note all'art. 11:
             -  Il testo dell'art. 12 del citato D.Lgs. n. 39/1993 e'
          il seguente:
             "Art. 12. - 1. Le clausole generali dei contratti che le
          singole amministrazioni stipulano  in  materia  di  sistemi
          informativi  automatizzati  sono  contenute  in  capitolati
          approvati con decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei
          Ministri,  di  concerto  con  il  Ministro  del  tesoro, su
          proposta dell'Autorita'.
             2. I capitolati prevedono in ogni caso:
               a) le modalita' di scelta del contraente,  secondo  le
          disposizioni della normativa comunitaria;
               b)  i criteri per la vigilanza in corso d'opera, per i
          collaudi parziali e per il collaudo definitivo;
               c)  i  criteri   di   individuazione   delle   singole
          componenti di costo e del costo complessivo;
               d) le penali per i ritardi, per la scarsa qualita' dei
          risultati,  per  il mancato raggiungimento degli obiettivi,
          nonche' i poteri amministrativi di decadenza,  risoluzione,
          sostituzione;
               e)  le  modalita' per la consegna o l'acquisizione dei
          beni e servizi forniti;
               f)   i   criteri   e   le   modalita'   di   eventuali
          anticipazioni;
               g)  i  requisiti  di idoneita' del personale impiegato
          dal soggetto contraente;
               h) le ipotesi e i  limiti  dell'affidamento  da  parte
          dell'aggiudicatario  a terzi dell'esecuzione di prestazioni
          contrattuali;
               i) il rilievo degli  studi  di  fattibilita'  ai  fini
          dell'aggiudicazione   dei   contratti   di   progettazione,
          realizzazione,   manutenzione,   gestione   e    conduzione
          operativa;
               l)  la  dichiarazione  che  i  titolari  dei programmi
          applicativi  sviluppati  nell'ambito   dei   contratti   di
          fornitura siano le amministrazioni.
             3.  In  sede di prima applicazione del presente decreto,
          le amministrazioni  possono  richiedere  la  revisione  dei
          contratti in corso di esecuzione o di singole clausole, per
          adeguarli alle finalita' e ai principi del presente decreto
          sulla base di indirizzi e criteri definiti dall'Autorita'".
             -  Il  testo dell'art. 4, comma 1, lettera c), del testo
          unico delle disposizioni in materia di appalti pubblici  di
          forniture,   in   attuazione   delle  direttive  77/62/CEE,
          80/767/CEE e 88/295/CEE, approvato con D.Lgs. n.  358/1992,
          e' il seguente:
             "1.  La  disciplina  del  presente  testo  unico  non si
          applica:
              a)-b) (omissis);
               c)  alle  forniture  dichiarate  segrete  o   la   cui
          esecuzione   richiede   misure   speciali   di   sicurezza,
          conformemente alle disposizioni legislative,  regolamentari
          o  amministrative  vigenti  o quando lo esiga la protezione
          degli interessi essenziali della sicurezza dello Stato".
             - Per il testo dell'art. 8 del citato D.Lgs. n.  39/1993
          si veda in nota all'art. 8.