Art. 12.
                            Monitoraggio
  1.  Il  monitoraggio,  a  norma  dell'art. 13, comma 2, del decreto
legislativo,  dei  contratti  concernenti   i   sistemi   informativi
automatizzati  per  la  sicurezza  dello  Stato,  di pertinenza degli
Organismi, e' di regola effettuato dai dirigenti  responsabili  degli
Organismi stessi.
  2.  La  richiesta di monitoraggio all'Autorita', a norma del citato
art. 13, comma 2, e' formulata tramite  la  segreteria  generale  del
CESIS.
 
          Nota all'art. 12:
             -  Il  testo dell'art. 13, comma 2, del citato D.Lgs. n.
          39/1993 e' il seguente: "2. L'esecuzione dei  contratti  di
          cui  al  comma  1  e'  oggetto  di  periodico monitoraggio,
          secondo criteri e modalita'  stabiliti  dall'Autorita'.  Il
          monitoraggio  e'  avviato  immediatamente  a  seguito della
          stipulazione dei contratti di cui al comma 1, ovvero  entro
          centoventi  giorni  dalla  data  di  entrata  in vigore del
          presente decreto se i contratti siano gia' stati stipulati.
          Al  monitoraggio  provvede  l'amministrazione   interessata
          ovvero,  su  sua richiesta, l'Autorita'. In entrambi i casi
          l'esecuzione  del  monitoraggio  puo'  essere  affidata   a
          societa'  specializzata  inclusa  in  un elenco predisposto
          dall'Autorita'  e  che  non  risulti  collegata,  ai  sensi
          dell'art.  7  della  legge  10 ottobre 1990, n. 287, con le
          imprese   parti   dei   contratti.   In   caso    d'inerzia
          dell'amministrazione,  l'Autorita'  si sostituisce ad essa.
          Le spese di  esecuzione  del  monitoraggio  sono  a  carico
          dell'Autorita',  salve  le ipotesi in cui l'amministrazione
          provveda alla predetta esecuzione  direttamente  o  tramite
          societa' specializzata".