Art. 12. Monitoraggio 1. Il monitoraggio, a norma dell'art. 13, comma 2, del decreto legislativo, dei contratti concernenti i sistemi informativi automatizzati per la sicurezza dello Stato, di pertinenza degli Organismi, e' di regola effettuato dai dirigenti responsabili degli Organismi stessi. 2. La richiesta di monitoraggio all'Autorita', a norma del citato art. 13, comma 2, e' formulata tramite la segreteria generale del CESIS.
Nota all'art. 12: - Il testo dell'art. 13, comma 2, del citato D.Lgs. n. 39/1993 e' il seguente: "2. L'esecuzione dei contratti di cui al comma 1 e' oggetto di periodico monitoraggio, secondo criteri e modalita' stabiliti dall'Autorita'. Il monitoraggio e' avviato immediatamente a seguito della stipulazione dei contratti di cui al comma 1, ovvero entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto se i contratti siano gia' stati stipulati. Al monitoraggio provvede l'amministrazione interessata ovvero, su sua richiesta, l'Autorita'. In entrambi i casi l'esecuzione del monitoraggio puo' essere affidata a societa' specializzata inclusa in un elenco predisposto dall'Autorita' e che non risulti collegata, ai sensi dell'art. 7 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, con le imprese parti dei contratti. In caso d'inerzia dell'amministrazione, l'Autorita' si sostituisce ad essa. Le spese di esecuzione del monitoraggio sono a carico dell'Autorita', salve le ipotesi in cui l'amministrazione provveda alla predetta esecuzione direttamente o tramite societa' specializzata".