Art. 3.
                  Integrazione ed interconnessione
  1.  L'integrazione e l'interconnessione dei sistemi informativi per
la sicurezza dello Stato avviene con criteri di differenziazione  tra
l'area degli Organismi e quella delle restanti amministrazioni di cui
al   decreto   legislativo.  E'  ammessa  anche  la  interconnessione
nell'esclusivo  interesse  degli  Organismi,  secondo  le   direttive
impartite dal Presidente del Consiglio dei Ministri.
  2.  L'integrazione  e  l'interconnessione  dei  sistemi informativi
automatizzati degli Organismi deve avvenire secondo le  procedure  di
sicurezza  previste dall'ANS per i sistemi informatici che gestiscono
informazioni classificate.
  3. L'integrazione e l'interconnessione deve in ogni caso consentire
la canalizzazione del flusso informativo dai Servizi verso  il  CESIS
in  vista  della  realizzazione  del coordinamento dell'attivita' dei
Servizi stessi, previsto dall'art. 3 della legge.
 
          Nota all'art. 3:
             - Per il testo dell'art. 3 della legge  n.  801/1977  si
          veda in nota alle premesse.