Art. 3. Integrazione ed interconnessione 1. L'integrazione e l'interconnessione dei sistemi informativi per la sicurezza dello Stato avviene con criteri di differenziazione tra l'area degli Organismi e quella delle restanti amministrazioni di cui al decreto legislativo. E' ammessa anche la interconnessione nell'esclusivo interesse degli Organismi, secondo le direttive impartite dal Presidente del Consiglio dei Ministri. 2. L'integrazione e l'interconnessione dei sistemi informativi automatizzati degli Organismi deve avvenire secondo le procedure di sicurezza previste dall'ANS per i sistemi informatici che gestiscono informazioni classificate. 3. L'integrazione e l'interconnessione deve in ogni caso consentire la canalizzazione del flusso informativo dai Servizi verso il CESIS in vista della realizzazione del coordinamento dell'attivita' dei Servizi stessi, previsto dall'art. 3 della legge.
Nota all'art. 3: - Per il testo dell'art. 3 della legge n. 801/1977 si veda in nota alle premesse.